Amministrazione trasparente (link Esterno) |
Regolamenti e Appendici
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Regolamento recante la Disciplina per la gestione dell' Albo Pretorio on-line;
Regolamento Accesso agli atti;
Regolamento per la partecipazione alle Esercit. pratiche di Lab. di enogastronomie, sala vendita e accoglienza turistica;
Regolamento reti e laboratorio informatici;
Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici;
Regolamento contente i criteri dei limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente scolastico;
Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell'art. 40 D.I. n. 44 del 1/02/2001.
Regolamento recante la disciplina delle entrate in ritardo degli alunni
Regolamento recante la disciplina della "Banca delle ore"
Regolamento recante la disciplina sui passaggi, sugli esami integrativi e di idoneità
Regolamento recante la disciplina sulla vigilanza degli studenti
Integrazione al regolamento di Istituto per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19
Regolamento Agevolazioni didattiche per studenti atleti di alto livello
Regolamento Uditori
Regolamento Organi Collegiali online
Regolamento Assemblee di classe on line
Manuale per la gestione dei flussi documentali
APPENDICE A – Regolamento di Disciplina – Patto educativo di Corresponsabilità – Tabella delle mancanze disciplinari – Procedimento sanzionatorio
APPENDICE B Regolamento dell'organo di garanzia
APPENDICE C Regolamento delle Assemblee studentesche
R E G O L A M E N T O D I I S T I T U T O
(Approvato con delibera n. 6 del Verbale n. 3 del Consiglio di Istituto del 15/01/2014)
ISTITUTO d'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"CARLO MARIA CARAFA" MAZZARINO E RIESI
I L C O N S I G L I O D' I S T I T U T O
Vista la Direttiva 3 aprile 1996, n. 133;
Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti, promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, e sue successive modificazioni, e in particolare:
Visto il D.P.R. n.235/2007;
Visto il D.L. n. 137/2008, convertito in legge con modificazioni il 30 ottobre 2008 (L. 169/2008);
Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009,
A D O T T A
Il seguente
REGOLAMENTO
Art.1 Convocazione - Art.2 Validità delle sedute - Art.3 Discussione ordine del giorno - Art.4 Mozione d'ordine - Art.5 Diritto di intervento - Art.6 Dichiarazione di voto - Art.7 Votazioni - Art.8 Risoluzioni - Art.9 Processo verbale - Art.10 Surroga di membri cessati - Art.11 Programmazione - Art.12 Decadenza - Art.13 Dimissioni - Art.14 Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione scolastica - Art.15 Norme di funzionamento della Giunta esecutiva del C.I.S. - Art.16 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti - Art.17 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti - Art.18 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione -
CAPO II - DOCENTI
Art.19 Indicazioni sui doveri dei docenti
CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art.20 Doveri del personale amministrativo
CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI
Art.21 Norme di comportamento e doveri dei Collaboratori scolastici
CAPO V - ALUNNI
Art.22 Norme di comportamento - Valutazione dei comportamenti - Entrata - Ritardi e ingressi alla seconda ora - Giustificazione assenze - Permessi di uscita anticipata - Assenze collettive - Intervallo - Divieto di fumo - Art.23 Diritto di trasparenza nella didattica - Art. 24 Assemblee studentesche di Istituto -
CAPO VI - GENITORI
Art. 25 Indicazioni - Art. 26 Diritto di Assemblea - Art. 27 Assemblea di classe - Art. 28 Assemblea di sezione - Art.29 Assemblea dell'Istituzione Scolastica - Art. 30 Accesso dei genitori nei locali scolastici
CAPO VII - LABORATORI E SPAZI RICREATIVI
Art. 31 Uso dei laboratori e aule speciali - Art. 32 Sussidi didattici - Art. 33 Diritto d'autore - Art. 34 Sala e supporti audiovisivi- Art. 35 Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) - Art. 36 Mediateca - Art. 37 Utilizzo del materiale sportivo dell'istituto - Art. 38 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione - Art. 39 Servizio bar
CAPO VIII - SICUREZZA
Art. 40 Norme di comportamento
CAPO IX - COMUNICAZIONI
Art. 41 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario - Art. 42 Raccolte di denaro - Art. 43 Comunicazioni docenti - genitori - Art. 44 Informazione sul Piano dell'offerta formativa
CAPO X - ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 45 Accesso di estranei ai locali scolastici
CAPO XI- CIRCOLAZIONE MEZZI
Art. 46 Accesso e Sosta
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 2 Validità sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 3 Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta della G.E. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 4 Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 5 Diritto di intervento
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 6 Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 7 Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 8 Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 9 Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'O.d.G.). Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro o rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo, si approverà all'inizio della seduta immediatamente successiva. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 10 Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 11 Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 12 Decadenza
I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 13 Dimissioni
I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art.14 Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 15 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 16 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti (brevemente CD) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 17 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a. In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del d.lgs. n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
b. Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del d.lgs. n. 297/94;
c. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 18 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.(Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO II
DOCENTI
Art. 19 Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti,; se l'assenza dovuta a malattia è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico di riammissione a scuola.
3. Periodicamente, secondo le indicazioni fornite dai Consigli di Classe, il coordinatore, direttamente o tramite la segreteria, comunicherà alle famiglie il quadro complessivo delle assenze fatte registrare dagli alunni.
4. Il docente consentirà l'ingresso alla seconda ora solo agli alunni accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (fratelli e sorelle maggiorenni, nonni, zii), o ai pendolari se il ritardo è dovuto ai mezzi di linea. Il docente, in questi casi, è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è entrato e la persona che lo ha accompagnato.
5. Il docente consentirà l'uscita anticipata solo agli alunni prelevati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (fratelli e sorelle maggiorenni, nonni, zii),e previa autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo delegato. Dopo l'autorizzazione, il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo.
6. I docenti indicano sempre sul registro di classe gli argomenti svolti. Appongono regolarmente la propria firma sul registro di classe, oltre che sul foglio giornaliero delle presenze.
7. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli; se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli alunni.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sulla scolaresca, collaborando con i colleghi delle altre classi.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta.
10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
11. Gli insegnanti dell'ultima ora vigilano sulla classe fino all'uscita dall'istituto.
12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
13. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, etc.... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc....) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
14. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
15. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso, tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro oppure inviate tramite email o registro elettronico si intendono regolarmente notificati.
20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, se non in casi eccezionali e giustificabili.
21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
22. I docenti devono avvisare le famiglie, anche tramite gli alunni, circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte.
23. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate.
24. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza. 25. I docenti devono provvedere tempestivamente alla correzione dei compiti scritti. Gli elaborati dovranno essere visionati dagli alunni entro dieci giorni dallo svolgimento e consegnati in presidenza entro quindici giorni dallo svolgimento.
25. Nei locali della scuola e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare a norma degli artt. 1 e 7 della legge n.584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni (art. 52, c. 20 Legge finanziaria 2002 e Circolare Ministero della Salute n. 4 del 28.03.2001).
26. La scuola individuerà idonei spazi esterni, sufficientemente decentrati e tali da non arrecare disturbi ai non fumatori, dove sarà possibile fumare. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Art. 20 Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio cognome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, se non in casi seriamente motivati. Non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti, che riceve in ore preventivamente stabilite.
6. Cura la qualità del rapporto col pubblico e col personale, in quanto essa contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio farà fede il tabulato della timbratura con il badge elettronico
8. Nei locali della scuola e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare a norma degli artt. 1 e 7 della legge n.584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni (art. 52, c. 20 Legge finanziaria 2002 e Circolare Ministero della Salute n. 4 del 28.03.2001).
9. La scuola individuerà idonei spazi esterni, sufficientemente decentrati e tali da non arrecare disturbi ai non fumatori, dove sarà possibile fumare.
CAPO IV (Ritorna all'indice del Regolamento)
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 21 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede il tabulato della timbratura con il badge elettronico.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro.
4. Vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
5. Sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza.
6. Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo.
7. Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita.
8. Favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap.
9. Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.
10. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.
11. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante.
12. Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi.
13. Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno.
14. Evitano di parlare ad alta voce.
15. Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.
16. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate.
17. Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.
18. Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori da parte dei docenti, collocati sempre in ore libere da insegnamento.
19. Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.
20. Sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
21. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano in Segreteria anche l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
22. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
23. Collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
24. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
a. Che tutte le luci siano spente;
b. Che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c. Che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. Che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
e. Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola.
25. Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
26. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola oppure inviate tramite email o registro elettronico si intendono regolarmente notificati al personale tutto.
27. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
28. Nei locali della scuola e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare a norma degli artt. 1 e 7 della legge n.584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni (art. 52, c. 20 Legge finanziaria 2002 e Circolare Ministero della Salute n. 4 del 28.03.2001).
29. La scuola individuerà idonei spazi esterni, sufficientemente decentrati e tali da non arrecare disturbi ai non fumatori, dove sarà possibile fumare. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO V
ALUNNI
Art. 22
1. Norme di comportamento
a. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
b. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal Consiglio di Classe.
c. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
d. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
e. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
f. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
g. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
h. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici i quali: assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola; in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
i. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni pratiche di Ed. Fisica, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi studenteschi dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute.
j. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
k. Prima degli spostamenti dall'aula in cortile, in palestra, nei laboratori gli alunni sono tenuti a riporre ordinatamente il materiale scolastico e gli oggetti personali negli zaini.
l. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della Scuola o dell'Ente pubblico proprietario saranno tenuti a risarcire i danni.
m. É fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.
n. È fatto divieto agli alunni di utilizzare telefoni cellulari o videofonini durante le ore di lezione. È fatto altresì divieto di effettuare riprese con videofonini, all'interno dei locali dell'Istituto, aventi come soggetti persone non espressamente consenzienti o, in ogni caso, lesive della dignità delle persone o dell'Istituto. Gli alunni potranno portare a scuola i propri telefoni cellulari, purché tenuti spenti e riposti negli zaini durante le ore di lezione. In caso di trasgressione, i cellulari o i videofonini saranno "sequestrati" dall'insegnante e da questi custoditi e riconsegnati al termine della/e ora/e di lezione o, nei casi più gravi, ai genitori appositamente convocati.(Ritorna all'indice del Regolamento)
2. Valutazione del comportamenti
a. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
b. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.
c. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:
Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
d. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.
e. La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, come modificato dal D.P.R. 235/2007, nonché il regolamento di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
Nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera precedente;
Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui alla lettera c).
f. La valutazione insufficiente del comportamento deve essere sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
g. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, la scuola cura con particolare attenzione sia la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.(Ritorna all'indice del Regolamento)
3. Entrata
Le lezioni iniziano alle ore 8:00 nella sede di Mazzarino e alle ore 8.10 nella sede di Riesi, al suono della seconda campana. Gli alunni raggiungono le aule al suono della prima campana, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.(Ritorna all'indice del Regolamento)
4. Ritardi e ingressi alla seconda ora
Il docente ammetterà in classe gli alunni non oltre 5 minuti oltre il suono della campanella; oltre tale orario, consentirà l'ingresso alla seconda ora solo agli alunni accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci (fratelli e sorelle maggiorenni, nonni, zii), o ai pendolari se il ritardo è dovuto ai mezzi di linea. Dopo la seconda ora non sarà più consentito l'ingresso a scuola, se non per gravi e giustificati motivi e previa autorizzazione del dirigente scolastico.(Ritorna all'indice del Regolamento)
5. Giustificazioni assenze
Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe al dirigente scolastico o al coordinatore, potranno essere inviate comunicazioni alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.(Ritorna all'indice del Regolamento)
6. Permessi di uscita anticipata
È consentita l'uscita anticipata dall'istituto solo agli alunni prelevati personalmente da uno dei genitori o da chi ne fa le veci (fratelli e sorelle maggiorenni, nonni, zii), nonché agli alunni maggiorenni autorizzati ad autogiustificare le assenze, in ogni caso previa autorizzazione del dirigente scolastico o di un suo delegato, che può negarla per motivi di opportunità anche legati al normale svolgimento della didattica. I genitori potranno preventivamente autorizzare per iscritto l'uscita anticipata degli alunni in situazioni eccezionali (assenze dei docenti delle ultime ore, guasti all'impianto di riscaldamento, impossibilità d'uso dei servizi igienici,).(Ritorna all'indice del Regolamento)
7. Assenze collettive
L'astensione collettiva degli alunni è considerata, di norma, assenza ingiustificata, sanzionabile secondo il regolamento disciplinare, a meno che non risulti da una proposta scaturita dall'Assemblea dei rappresentanti o dal Coordinamento provinciale/regionale/nazionale degli studenti, discussa e votata nelle varie classi o in assemblea d'istituto. Tale proposta dovrà essere presentata al dirigente scolastico. In ogni caso la famiglia dovrà essere informata dell'astensione volontaria dell'alunno e delle relative motivazioni e dovrà provvedere a giustificarla secondo le disposizioni del dirigente scolastico. L'assenza di oltre due terzi degli alunni della classe è considerata assenza collettiva. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.(Ritorna all'indice del Regolamento)
8. Intervallo
Al termine della seconda ora (09.55) e della quarta ore (11.55) gli studenti fruiranno di un intervallo di dieci minuti, che avrà luogo all'interno del perimetro dell'Istituto. Durante l'intervallo sono proibite tutte le attività che possono costituire pericolo (spingersi, correre per le scale, sporgersi dalle ringhiere o dalle finestre,); gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Al termine dell'intervallo ogni alunno dovrà rientrare senza ritardo nella propria aula. Fra una lezione e l'altra e nel corso delle lezioni, gli alunni potranno essere autorizzati dal docente ad uscire dall'aula solo in casi di assoluta necessità e uno alla volta.(Ritorna all'indice del Regolamento)
9. Divieto di fumo
Nei locali della scuola e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare a norma degli artt. 1 e 7 della legge n.584 dell'11.11.1975 e successive modificazioni (art. 52, c. 20 Legge finanziaria 2002 e Circolare Ministero della Salute n. 4 del 28.03.2001).
La scuola individuerà idonei spazi esterni, sufficientemente decentrati e tali da non arrecare disturbi ai non fumatori, dove sarà possibile fumare.(Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 23 Diritto di trasparenza nella didattica
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. Gli alunni hanno diritto di visionare i compiti scritti non oltre dieci giorni dallo svolgimento.
Art. 24 Assemblee studentesche di Istituto
1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297.
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.
4. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
5. I rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
6. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.
7. È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, ed una di classe al mese, nel limite di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico; la richiesta di autorizzazione dell'assemblea di classe, con il relativo ordine del giorno e con le firme dei docenti interessati, va presentata dai rappresentanti di classe al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della sua effettuazione. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
8. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
10. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'istituto. Il Regolamento delle assemblee d'istituto costituisce parte integrante del presente regolamento.
11. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta:
Della maggioranza del comitato studentesco di istituto;
Del 10% degli alunni;
Dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'istituto.
12. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della sua effettuazione. Della data di convocazione è data comunicazione alle famiglie.
13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
15. Durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca d'istituto non è consentita alcuna attività didattica ed è sospeso l'obbligo di vigilanza da parte dei docenti.
16. Gli studenti hanno la possibilità di "sfiduciare" i propri rappresentanti, provocandone un obbligo "morale" di dimissioni, attraverso la presentazione e l'approvazione di una "mozione di sfiducia". La mozione di sfiducia, necessariamente motivata, deve essere A. proposta e firmata:
Da almeno 1/10 degli alunni della classe, se presentata nei confronti di un rappresentante di classe; almeno 1/10 dei rappresentanti di classe, se presentata nei confronti di un rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto o della Consulta provinciale;
Dal coordinatore di classe (nei confronti del rappresentante di classe), su iniziativa del Consiglio di Classe;
Al Dirigente scolastico; B. presentata al Dirigente scolastico (nn. 1 e 2), il quale concederà l'assemblea - di classe o d'istituto – ai fini della sua discussione e votazione (non prima che siano trascorsi cinque giorni dalla presentazione). Se la mozione di sfiducia è stata presentata nei confronti di un rappresentane degli studenti nel Consiglio d'Istituto, la discussione avverrà in sede di assemblea d'Istituto e la votazione in sede di assemblea di classe; C. votata per appello nominale.
La mozione è approvata:
Con il voto favorevole della maggioranza assoluta della classe, se presentata nei confronti di un rappresentante di classe;
Con il voto favorevole della maggioranza delle classi, se presentata nei confronti di un rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto o nella Consulta provinciale.
17. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante referendum. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO VI
GENITORI
Art. 25 Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. È opportuno che i genitori si attivino al fine di:
a. Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
b. Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c. Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
d. Partecipare con regolarità alle riunioni previste;
e. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
f. Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
g. Sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
h. Educare ad un comportamento corretto.
i. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. A questo scopo è prevista un'ora di ricevimento alla settimana, in ore non coincidenti con il proprio orario di servizio. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione.
3. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
4. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 26 Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, dell'Istituzione Scolastica. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 27 Assemblea di classe
1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio della classe.
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta:
a. Dagli insegnanti;
b. Da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 28 Assemblea di sezione
1. L'Assemblea di sezione è presieduta da uno dei genitori, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a. Da un terzo dei genitori componenti i Cons. di sezione o di classe;
b. Dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
c. Da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 29 Assemblea dell'Istituzione Scolastica
1. L'Assemblea dell'Istituzione è presieduta da uno dei genitori, eletto dall'assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:
a. Da 50 genitori;
b. Da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di classe;
c. Dal Consiglio d'Istituto;
d. Dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza.
6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 30 Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dopo l'inizio delle attività didattiche.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO VII
LABORATORI E SPAZI RICREATIVI
Art. 31 Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
9. Per ogni laboratorio o aula speciale va redatto, a cura del/i sub consegnatario/i, un regolamento specifico, nel rispetto delle norme di carattere generale di cui ai precedenti punti. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 32 Sussidi didattici
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.
Art. 33 Diritto d'autore
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi gli utenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 34 Sala e supporti audiovisivi
1. La prenotazione per l'utilizzazione dei supporti audiovisivi dovrà avvenire con un congruo anticipo. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che per prima ne ha fatto richiesta. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 35 Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico e va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 36 Mediateca
1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..
2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario prestabilito e opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc.
8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 37 Utilizzo del materiale sportivo dell'istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 38 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
3. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 39 Servizio bar
L'accesso alle macchine distributrici di bevande e generi di ristorazione è consentito solo durante gli intervalli, le pause prima e dopo l'attività didattica e comunque non durante le lezioni o i cambi d'ora. La scuola promuove iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, anche attraverso la creazione di occasioni e di spazi di incontro da riservare loro. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO VIII
SICUREZZA
Art. 40 Norme di comportamento
È fatto obbligo agli alunni e a tutto il personale della scuola:
Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro;
Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore;
Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;
Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;
Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;
Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;
Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;
Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;
Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;
Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;
In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento;
Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;
Non circolare né sostare nei sotto piani, pianerottoli e scale di sicurezza degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;
Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;
Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;
Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;
Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;
Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;
Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;
L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO IX
COMUNICAZIONI
Art. 41 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
3. È vietata la distribuzione di qualsiasi tipo di materiale propagandistico (volantini, facsimili) all'interno dell'istituto per scopi di campagna politica o referendaria, senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.
4. Sono esclusi dal diritto all'affissione all'interno della scuola i manifesti dei partiti politici.
5. È consentita l'affissione di manifesti o avvisi concernenti attività sindacali d'istituto o nazionali.
6. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...), purché il contenuto non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
7. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.
8. È sempre consentito:
a. Distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
b. Distribuire il materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c. Distribuire materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. È compito del Dirigente scolastico disciplinarne la circolazione.
9. Nell'androne d'ingresso dell'edificio è posta una bacheca a disposizione degli alunni e del personale per l'affissione di annunci e comunicazioni, purché conformi al regolamento. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 42 Raccolte di denaro
La raccolta di denaro da parte degli alunni e del personale, all'interno dell'istituto, potrà essere autorizzata dal dirigente scolastico solo se ha finalità umanitarie e previa opportuna indagine e accertamento sullo scopo della raccolta. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 43 Comunicazioni docenti - genitori
1. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte o telefoniche relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. (Ritorna all'indice del Regolamento)
Art. 44 Informazione sul Piano dell'offerta formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO X
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 45 Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone estranee alla scuola in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Ad eccezione dei casi di cui al punto precedente, nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nelle aule dove si svolgono le attività didattiche.
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
4. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento (Ritorna all'indice del Regolamento)
CAPO XI
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
Art. 46 Accesso e sosta
1. L'accesso nel cortile esterno dell'istituto è consentito solo ai mezzi autorizzati dal dirigente scolastico. È fatta eccezione per i portatori di handicap e per i loro accompagnatori, per un ingresso e un'uscita più agevoli
2. È consentito il parcheggio nel cortile interno dell'Istituto solo alle biciclette e ai ciclomotori, purché siano sistemati in modo ordinato ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
3. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
4. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza. (Ritorna all'indice del Regolamento)
APPENDICE A - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
In coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998, e sue successive modificazioni, e in particolare: Visto il D.P.R. n.235/2007; Visto il D.L. n. 137/2008, convertito in legge con modificazioni il 30 ottobre 2008 (L. 169/2008); Visto il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, è adottato il seguente
Art.1 - Premesse
È valutato il comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e in relazione alla partecipazione ad attività ed interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastica anche fuori della propria sede.
I provvedimenti disciplinari hanno preminente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo.
La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati;
La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia;
Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico;
La convocazione dei genitori non deve configurarsi necessariamente come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero;
La responsabilità disciplinare è personale;
Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità; Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano;
Allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
Art. 2 – Doveri
Gli studenti sono tenuti a:
Frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
Avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
Deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.
Art. 3 – Mancanze disciplinari
Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, in p articolare:
1. Negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;
2. Inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo;
3. Frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate, assenze collettive. Si considera assenza collettiva l'assenza di oltre i 2/3 della classe;
4. Comportamento disattento e disinteressato;
5. Uso dei cellulari in classe durante le lezioni o uso improprio dei videofonini all'interno dell'Istituto, anche se non durante le lezioni;
6. Uscite ripetute o prolungate dalla classe;
7. Attività non attinenti alla didattica, non autorizzate né programmate, durante le lezioni;
8. Disturbo dell'attività didattica;
9. Danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi, ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
10. Inosservanza del divieto di fumo nei locali della scuola;
11. Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno Regolamento d'Istituto – I.I.S.S. "Carlo Maria Carafa" – Mazzarino – Approvato dal C.I. il 26 quanto all'esterno, in prossimità della scuola;
12. Atti di violenza di qualsiasi genere o che violino la dignità e il rispetto della persona umana, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza;
13. Atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
Art. 4 – Sanzioni disciplinari
Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, secondo la tabella A, allegata:
a. Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (docenti);
b. Allontanamento temporaneo dall'aula con annotazione sul registro di classe (docenti);
c. Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino ad un giorno (Dirigente scolastico);
d. Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni (Consiglio di Classe);
e. Convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico (Dirigente scolastico);
f. Riparazione del danno con ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, fino ad un giorno (Dirigente scolastico);
g. Riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, fino a quindici giorni, a seconda della gravità (Consiglio di Classe);
h. Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità e della reiterazione dell'infrazione (Consiglio di Classe);
i. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (Consiglio di Classe);
j. Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni (Consiglio d'Istituto);
k. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Consiglio d'Istituto);
l. Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (Consiglio d'Istituto).
Art. 5 – Organi competenti
Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:
1. Per le sanzioni di cui ai punti a., b.,
Art. 4, i docenti;
2. Per le sanzioni di cui ai punti c., e., f., art. 4, il Dirigente scolastico;
3. Per le sanzioni di cui ai punti d., g., h., i., art. 4, il Consiglio di Classe;
4. Per le sanzioni di cui ai punti j., k., l., Aart. 4, il Consiglio d'Istituto;
Art. 6 – Giustificazioni
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi dell'allontanamento dalle lezioni per più di un giorno o dell'allontanamento dalla comunità scolastica e/o della riparazione del danno, dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori.
Art. 7 – Convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto
Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto possono, comunque, convocare l'alunno e i genitori per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio viene convocato entro due giorni dall'avvenuta infrazione e si riunisce entro i tre giorni successivi alla convocazione.
Art. 8 – Allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica.
Le sanzioni dell'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica devono essere comunicate tempestivamente ai genitori, specificandone la motivazione, la data o le date a cui il provvedimento si riferisce. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni (non anche in caso di allontanamento dalla comunità scolastica), lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato. L'allontanamento può prevedere l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune, come visite guidate o viaggi d'istruzione, o l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche. Su proposta dell'organo che irroga la sanzione o su richiesta dello studente o dei genitori, può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sanzione dell'allontanamento in attività in favore della comunità scolastica.
Art. 9 – Organo di garanzia (OG)
È istituito l'Organo di Garanzia (OG) previsto dall' Art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito da:
Dirigente Scolastico (che la presiede);
2 docenti;
2 genitori;
2 alunni;
Art. 10 – Convocazione dell'OG
L'O.G. dovrà essere convocato entro due giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà riunirsi entro tre giorni dalla convocazione.
Art. 11 – Ricorsi
Avverso alle sanzioni irrogabili dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto e avverso alla sanzione della riparazione del danno altresì irrogabile dal Dirigente scolastico è ammesso ricorso da parte dei genitori entro cinque giorni dalla comunicazione della irrogazione. Nel caso di presentazione del ricorso, la sanzione diventerà esecutiva soltanto dopo pronunciamento di conferma da parte dell'O.G. La decisione dell' O.G. viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno. Le decisioni all'interno dell'O.G. vengono prese a maggioranza. I provvedimenti comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede, alla presenza obbligatoria dei genitori, se minorenne, facoltativa, se maggiorenne. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.
Art. 12 – Regolamento d'Istituto
Il regolamento disciplinare è parte integrante del regolamento d'Istituto.
Art. 13 – Patto educativo di corresponsabilità
Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a condividere diritti, doveri e responsabilità nel rapporto tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 DPR 235/2007)
Compito della scuola e delle famiglie è promuovere la formazione culturale e la crescita civile di ogni studente, attraverso un'alleanza educativa e nel rispetto dei rispettivi ruoli.
La Scuola si impegna a:
• Creare un ambiente gradevole e un clima sereno, fondato sul dialogo e sul rispetto;
• Garantire l'attuazione dell'Offerta formativa ponendo ogni componente scolastica nelle condizioni di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate;
• Garantire, da parte dei docenti, puntualità alle lezioni, nelle verifiche, nella correzione e consegna dei compiti, trasparenza nella valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
• Garantire la sorveglianza degli studenti in classe e nell'intervallo;
• Comunicare costantemente con le famiglie, soprattutto in merito ai risultati e alla condotta degli studenti;
• Prestare attenzione ai problemi degli studenti, garantendo la riservatezza e favorendo l'interazione pedagogica con le famiglie;
• Prevedere e favorire attività di recupero.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto;
• Rispettare tutte le componenti della scuola e i loro ruoli;
• Rispettare le diversità personali e culturali;
• Rispettare gli ambienti scolastici e le suppellettili;
• Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo;
• Rispettare le consegne dei docenti, impegnandosi nelle attività didattiche ed educative offerte dalla scuola.
I genitori si impegnano a:
• Conoscere e rispettare il Regolamento d'istituto, favorendone il rispetto da parte dei propri figli;
• Far rispettare al proprio figlio l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, consentire assenze solo in caso di reali necessità, giustificare senza ritardo le assenze;
• Tenersi informati sulle iniziative scolastiche e le scadenze; controllare il libretto delle giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
• Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
• Verificare che il proprio figlio segua gli impegni di studio e le regole della scuola; controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
• Instaurare un rapporto costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d'insegnamento e il loro ruolo;
• Intervenire in ordine alla riparazione o al risarcimento di eventuali danni provocati dal proprio figlio a persone o cose.
Firma del Il Dirigente scolastico
Firma del Genitore
Firma dello studente
(Ritorna all'indice del Regolamento)
TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
MANCANZE DISCIPLINARI |
SANZIONI DISCIPLINARI |
ORGANI COMPETENTI |
|
1 |
Negligenza nell’assolvimento dei doveri scolastici Ammonizione |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di classe |
||
2 |
Inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell’ingresso in classe alla prima ora e dopo l’intervallo |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di classe |
||
3 |
Frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate. Assenze collettive (Si considera assenza collettiva l’assenza di oltre i 2/3 della classe). |
Convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l’inadempienza dell’obbligo scolastico. |
I Docenti |
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di classe |
||
4 |
Comportamento disattento e disinteressato |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Allontanamento temporaneo dall’aula con annotazione sul registro di classe. |
I Docenti |
||
5 |
Uso dei cellulari in classe durante le lezioni o uso improprio dei videofonini all’interno dell’Istituto, anche se non durante le lezioni |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di Classe |
||
6 |
Uscite ripetute o prolungate dalla classe Ammonizione |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di Classe |
||
7 |
Attività non attinenti alla didattica, non autorizzate né programmate, durante le lezioni |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Allontanamento temporaneo dall’aula con annotazione sul registro di classe. |
I Docenti |
||
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di Classe |
||
8 |
Disturbo dell’attività didattica |
Ammonizione verbale o scritta sul registro di classe. |
I Docenti |
Allontanamento temporaneo dall’aula con annotazione sul registro di classe. |
I Docenti |
||
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno. |
Il Dirigente Scolastico |
||
Ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di Classe |
||
9 |
Danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi, ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene |
Riparazione del danno con ammonizione scritta o sospensione, sempre con riparazione del danno, fino a un giorno. |
|
Riparazione del danno con ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni, sempre con riparazione d |
Il Consiglio di Classe |
||
10 |
Inosservanza del divieto di fumo nei locali della scuola |
Ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni fino a un giorno.
|
Il Dirigente scolastico |
Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni. |
Il Consiglio di classe |
||
11 |
Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all’interno quanto all’esterno, in prossimità della scuola |
Ammonizione scritta e allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità. |
Il Consiglio di Classe |
12 |
Atti di violenza di qualsiasi genere o che violino la dignità e il rispetto della persona umana, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza. |
Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. |
Il Consiglio di classe |
Allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a quindici giorni. |
Il Consiglio di Istituto |
||
13 |
Atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. |
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. |
Il Consiglio di Istituto |
Allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. |
Il Consiglio di Istituto |
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Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
In caso di infrazioni lievi:
1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o con l'ammonizione scritta sul libretto personale o sul registro;
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'istituto; in questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, e annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.
In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:
1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione, da parte del docente, anche se non della classe, della mancanza commessa dall’alunno. La segnalazione deve essere fatta con annotazione sul registro di classe e/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione puntuale dell'accaduto;
2. spetta al dirigente scolastico dare avvio al procedimento e di darne comunicazione alla famiglia dello studente o allo studente stesso, dopo aver sentito l’incolpato (ovvero lo studente), il soggetto segnalatore (docente e non) e la persona offesa, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente scolastico apre la fase istruttoria, dando incarico ad un docente “istruttore”, non facente parte del Consiglio di classe dello studente incolpato, di raccogliere tutti i mezzi di prova necessari per l’accertamento dei fatti. Ciò, al fine di garantire allo studente che colui che procederà a raccogliere ogni prova sarà persona il più possibile imparziale. Il docente istruttore redigerà processo verbale scritto. Egli non parteciperà alla fase deliberativa, ma si limiterà a riferire le dichiarazioni raccolte, come fonti di prova a favore o a carico dello studente imputato.
4. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente dei Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
6. II Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.
7. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
8. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
9. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
a. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
b. identifica il docente di “contatto didattico” e le eventualità di possibilità di recupero del comportamento, attraverso progetti che devono essere diversi dalle attività legate al recupero del debito formativo e consistano prevalentemente in attività di volontariato, lavori scolasticamente utili o progetti a valenza sociale che offrano allo studente una opportunità di rieducazione.
Impugnazioni
a. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro cinque giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
b. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dirigente scolastico per la commutazione all'interessato.
c. II Direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale. (Ritorna all'indice del Regolamento)
APPENDICE B
Regolamento dell’Organo di Garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza e da un docente, da un genitore e da uno studente risultati primi eletti quali membri del Consiglio di Istituto.
3. Contro le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica o la riparazione del danno è ammesso ricorso da parte dei genitori o dello studente, entro 5 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva.
4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento d’istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto entro 2 giorni dalla presentazione del ricorso e deve pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
10. L'Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
11. I provvedimenti dell’O.G. comportano l’instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall’audizione dello studente nei cui confronti l’organo procede, alla presenza obbligatoria dei genitori, se minorenne, facoltativa, se maggiorenne. Esaurita questa fase, l’organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l’organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati. (Ritorna all'indice del Regolamento)
APPENDICE C
Regolamento delle Assemblee studentesche e del Comitato studentesco
Art. 1 Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli alunni eletti nelle classi. Esso può delegare i suoi compiti ad un organo più ristretto di 11 membri, costituito dai 4 rappresentanti d’istituto, i 2 rappresentanti presso la Consulta provinciale e 5 rappresentanti di classe eletti al suo interno.
Esso:
• Cura i rapporti con il Dirigente scolastico e con le altre componenti della scuola;
• Cura l’organizzazione e controlla lo svolgimento delle assemblee studentesche d’istituto.
Art. 2 La convocazione del Comitato studentesco avviene, previa autorizzazione del dirigente scolastico, con almeno cinque giorni di preavviso, salvi i casi di urgenza. Art. 3 L’Assemblea studentesca d’istituto costituisce il massimo organo di partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola. Il Comitato studentesco ha l’onere di organizzarla e curarne lo svolgimento.
Art. 4 Ogni componente della scuola può far pervenire al Comitato studentesco proposte di argomenti di discussione per le Assemblee. Possono essere vagliate anche proposte provenienti da organismi esterni alla scuola.
Art. 5 L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta: della maggioranza del comitato studentesco di istituto; del 10% degli alunni; dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d’istituto. L’Assemblea d’istituto va richiesta al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento, preferibilmente attuando una rotazione nei giorni della settimana, specificando l’ordine del giorno e l’eventuale presenza di esperti estranei alla scuola (per max. 4 assemblee), se autorizzata dal Consiglio d’istituto. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (maggio).
Art. 6 A richiesta o con il consenso del Comitato studentesco, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, nonché per la visione di film o conferenze.
Art. 7 All’assemblea di d’istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 8 Durante lo svolgimento delle Assemblee d’istituto è sospeso l’obbligo di vigilanza da parte dei docenti. Il servizio di vigilanza è assicurato dai membri presenti del Comitato studentesco.
Art. 9 Tra i rappresentanti d’istituto sono nominati il presidente, il vicepresidente e il segretario. Dell’Assemblea d’istituto deve essere redatto verbale a cura del segretario, da consegnare al d. s. o al suo delegato entro i successivi tre giorni. Gli interventi durante l’assemblea sono regolamentati dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.
Art. 10 L’Assemblea d’istituto ha inizio alle ore 10:20. Non sarà consentita l’uscita dall’istituto prima delle ore 11:30.
Art. 11 Gli alunni che scelgono di non partecipare all’Assemblea, sono tenuti a restare in aula e a svolgere le attività didattiche secondo l’orario curriculare, fatto salvo il diritto degli alunni che partecipano all’Assemblea a non subire pregiudizio.
Art. 12 L’assemblea può essere sciolta dal d.s. o dal suo delegato in caso di svolgimento disordinato o di discussioni non conformi all’ordine del giorno. In questo caso, gli alunni rientreranno nelle classi e il d.s. assumerà le decisioni che riterrà opportune.
Art. 13 Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d’istituto, costituisce parte integrante del Regolamento d’istituto. (Ritorna all'indice del Regolamento)
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ON LINE
Indice
Art. 01 – Oggetto
Art. 02 – Finalità
Art. 03 – Istituzione dell’Albo Pretorio on Line
Art. 04 – Struttura dell’Albo Pretorio on Line
Art. 05 – Responsabile del procedimento di pubblicazione
Art. 06 – Responsabili che generano l’atto
Art. 07 – Atti soggetti alla pubblicazione
Art. 08 - Atti non soggetti alla pubblicazione
Art. 09 – Modalità di redazione degli atti pubblici
Art. 10 – Durata, modalità e gestione delle pubblicazioni e accesso
Art. 11 – Sicurezza e riservatezza
Art. 12 – Integrità delle pubblicazioni
Art. 13 – Repertorio delle pubblicazioni
Art. 14 – Entrata in vigore
ALLEGATO A (Modulo richiesta pubblicazione su Albo on line)
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le competenze di pubblicazione con le quali l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “C.M. CARAFA” organizza e gestisce il proprio “Albo Pretorio on line” pubblicando atti e provvedimenti amministrativi in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza amministrativa di cui all'articolo 1, della Legge n. 241 del 07.08.1990 ed in specifica attuazione dell’art. 32 delle Legge n. 69 del 18.06.2009. Tale servizio sostituisce quello reso mediante pubblicazione negli appositi spazi di materiale cartaceo.
2. Le pubblicazioni sotto forma cartacea continuano ad operare secondo le disposizioni contenute nella norma transitoria di cui al successivo articolo 14.
Art. 2 Finalità
a) La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, notizia dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia, ecc.).
Art. 3 Istituzione dell’albo Pretorio on line
1. E’ istituito l’Albo Pretorio on line, che consiste nella individuazione di uno spazio “web” del sito informatico istituzionale di questa Istituzione Scolastica, indicato con l’indirizzo del sito della scuola, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti, per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedono l’obbligo di pubblicazione, avente effetto di pubblicità legale.
2. L’Albo Pretorio on line è collocato nella “Home page” del predetto sito informatico con apposito collegamento denominato Albo Pretorio on-line.
3. A decorrere dal termine previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, tutti i documenti i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questa Istituzione Scolastica.
Art. 4 Struttura dell’Albo Pretorio on Line
1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell’Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso, sono tali da consentire un’agevole ed integrale reperibilità e conoscenza dell’intero contenuto dei documenti pubblicati.
2. Al fine di facilitare l’accessibilità agli atti pubblicati, l’Albo Pretorio on-line, oltre a presentare gli atti recenti pubblicati nella pagina principale dà la possibilità di ricercare i documenti utilizzando i seguenti descrittori:
Art. 5 Responsabili del Procedimento di pubblicazione degli atti
1. Il Dirigente Scolastico è responsabile della corretta tenuta dell'Albo e della nomina dei responsabili di pubblicazione sull’albo pretorio.
2. I Responsabili del Procedimento di pubblicazione sull’albo pretorio informatico sono muniti di user e password personali per accedere all'applicativo informatico per la pubblicazione degli atti.
3. Le principali funzioni del Responsabile del Procedimento di Pubblicazione sono:
a) Pubblicare l’atto amministrativo;
b) Assicurarsi della esattezza delle date di “affissione” e “defissione”;
c) Redigere ed inviare il “referto di notifica” ai responsabili che hanno generato l’atto, comunicando così l’avvenuta pubblicazione;
g) Conservare il repertorio degli atti pubblicati e dei relativi “referti”;
h) Operare insieme ai Responsabili del trattamento dei dati personali e della gestione del sito istituzionale, ogni qualvolta si rendesse necessaria la pubblicazione di dati personali.
Art. 6 Responsabili che generano l’atto
Responsabili che generano l’atto hanno l’obbligo di:
1. fornire il documento in formato elettronico non modificabile;
2. assicurarsi che la consultazione degli atti pubblicati riportano chiare e ben visibili:
a) il numero di repertorio dell’albo pretorio nonché il numero di protocollo generale;
b) la data di pubblicazione;
c) la data di scadenza;
d) la descrizione o l’oggetto del documento;
e) la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.
3. inviare la richiesta di pubblicazione al Responsabile del procedimento di pubblicazione utilizzando il modello definito dall’Istituzione Scolastica;
4. Porre attenzione alle informazioni che contengono dati personali di natura sensibile o giudiziari che saranno sostituiti da opportuni omissis così da non fare acquisire al documento un “carattere ubiquitario” evitando in tal modo danni che la notizia possa arrecare all’onore e alla reputazione dell’interessato.
Art. 7 Atti soggetti alla pubblicazione
1. Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l’adempimento.
2. Gli atti interni sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale, ivi compresi i relativi allegati. I provvedimenti sono forniti in un formato informatico che ne garantisca l’inalterabilità, l’integrità e l’immodificabilità nel tempo.
Art. 8 Atti non soggetti alla pubblicazione
Non sono soggetti alla pubblicazione ai sensi del precedente articolo gli atti e i documenti cui l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso possono essere pubblicati nella versione digitale in un apposito spazi informativo sul sito web dell’istituzione scolastica, denominata BACHECA.
Art. 9 Modalità di redazione degli atti pubblici
1. Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, il Responsabile che genera l’atto deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e proporzionalità delle informazioni concernenti dati personali fornite dall’atto.
2. Per necessità e proporzionalità si intende che il Responsabile che genera l’atto deve indicare nell’atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire agli eventuali interessati e controinteressati all’atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.
3. Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente che appaiono sproporzionate devono contenere “l’omissis” dal Responsabile che genera l’atto da pubblicare quando lo redige.
4. Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il Responsabile che genera l’atto dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Responsabile che genera l’atto dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente agli eventuali interessati e controinteressati (qualora dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., di averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall’atto medesimo).
5. Per ottenere la pubblicazione di un atto all’Albo Pretorio on Line, il Responsabile che ha generato l’atto deve farlo pervenire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione in tempo utile.
6. Al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di pubblicazione la programmazione del lavoro, gli atti da pubblicare devono essere fatti pervenire, unitamente al modello della richiesta di pubblicazione in cui sono indicati:
a. Gli estremi del documento da affiggere e se trattasi dell’originale e/o di una copia conforme;
b. Il numero di esemplari e/o copie conformi del documento trasmessi;
c. La durata dell’affissione e, ove necessario, il giorno iniziale e finale dell’affissione; d. La norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione all’Albo Pretorio;
e. L’eventuale indicazione dell’urgenza per l’affissione e/o per la restituzione;
f. Gli eventuali allegati che fanno parte integrante dell’atto da pubblicare.
Art. 10 Durata, modalità e gestione della pubblicazione e accesso
1. Sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line gli atti adottati dagli organi di governo dell’Istituzione Scolastica ovvero da una norma di legge o di regolamento.
2. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.
3. Con i termini di “affissione” e “defissione”, si intendono l’inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall’Albo Pretorio on-line.
4. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.
5. La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione. 67. I documenti inseriti saranno numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di inserimento nell’albo. Il numero progressivo, univoco per anno, sarà generato in automatico dal sistema e sarà non modificabile.
7. Successivamente all’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line, il documento è consultabile anche per il completo esercizio di accesso agli atti, presso l’Ufficio di segreteria che lo detiene e che ne ha chiesto la pubblicazione.
8. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare per alcun motivo il contenuto dei documenti.
10. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue:
a. il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell’atto sostituito;
b. il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica ola sostituzione.
11. Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica.
12. Su motivata richiesta scritta del Responsabile che ha generato l’atto, la pubblicazione può essere interrotta. Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio che sul documento, unitamente agli estremi del Responsabile che ha generato l’atto che del responsabile del procedimento di pubblicazione.
13. L’Albo Pretorio on line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito e dell’Albo on-line.
14. Alla scadenza dei termini di cui all’Art. 10 comma 4, gli atti già pubblicati sono visionabili nella sezione archivio dell’albo on line, utilizzando i descrittori di cui al precedente articolo 4.
Art. 11 Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni
1. Le modalità di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line degli atti e documenti contenenti dati personali, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del d.lgs. n° 196/2003 e dall’art. 51 del d.lgs. n° 82/2005.
2. L’accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura. Gli stessi potranno essere scaricabili dall’Albo Pretorio on-line, in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.
3. La pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell’art. 4, lettera m) del d.lgs. 30.06.2003, n° 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente:
a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal d.lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n° 17 del 19.04.2007 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
b) sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;
c) la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4° comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del d.lgs. n°196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all’apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con Decreto Ministeriale n. 305 del 7 Dicembre 2006;
d) i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall’apposito Regolamento approvato dal Ministero della P. I. già citato;
e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 d.lgs. 196/2003);
f) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy;
g) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.
4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l’accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso come previsto dall’art. 22 della legge n° 241/1990 e dal l’art. 2 del D.P.R. n° 184/2006. 5. All’Albo Pretorio on-line è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del d.lgs. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell’esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003.
6. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all’Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell’atto stesso da parte del Responsabile che genera il medesimo atto, come indicato nel precedente articolo 6.
7. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all’Albo Pretorio on-line, è responsabile il Responsabile che genera l’atto.
Art. 12 Integralità della pubblicazione
1. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli allegati, ove esistenti.
Art. 13 Repertorio delle pubblicazioni
1. Su apposito registro in atto cartaceo, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione:
a) il numero cronologico per ciascun atto e per ciascun anno;
b) la natura e l’oggetto dell’atto pubblicato;
c) i soggetti che hanno richiesto e pubblicato l’atto ed i loro estremi identificativi;
d) le date di affissione e defissone, la durata totale della pubblicazione;
e) annotazioni utili.
2. Il repertorio sarà corredato di tutta la documentazione, compresi gli allegati, che danno elementi probatori al repertorio.
Art. 14 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.
2. Esso sarà pubblicato nel sito dell’Istituzione Scolastica.
ALLEGATO A
All’attenzione del Responsabile del procedimento di pubblicazione
Oggetto: richiesta pubblicazione di atti all’Albo Pretorio on line
Il sottoscritto ______________________ Responsabile che genera l’atto, trasmette per la
pubblicazione all’Albo Pretorio della Scuola il documento di seguito indicato, comprensivo
degli allegati:
1. ____________________________________________________________________
PRECISA CHE
a) tale documento dovrà essere pubblicato per n. ________ giorni consecutivi a decorrere
dal___________al____________ nella titpologia ____________________
b) la pubblicazione è richiesta ai sensi del (specificare la fonte normativa)
______________________________________________________________________
c) il documento riporta il n. _________ di Protocollo generale;
d) il “referto” di avvenuta pubblicazione dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo di
posta ………………………………………… F.to_________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parte riservata al Responsabile del Procedimento di pubblicazione
Il responsabile del Procedimento di pubblicazione __________________________,
ricevuta la richiesta così come in essa precisato, ed eseguite tutte le opportune verifiche,
pubblica in data _________ il documento, comprensivo degli allegati .
Si inoltra, pertanto, il referto di avvenuta pubblicazione all’indirizzo riportato in richiesta.
Mazzarino, F.to ______________________
Regolamento approvato con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 17 febbraio 2014
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REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI LABORATORIO
DI ENOGASTRONOMIE, SALA VENDITA E ACCOGLIENZA TURSTICA
gli allievi/ve, durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge “lavoratori” pertanto sono soggetti alle seguenti norme: D.Lgs. 81 del 2008 ; D.Lgs 193/07 - Reg CE 852/04; L.R. 19/12/2003
1. Per la partecipazione alle esercitazioni di Laboratorio di sala e cucina è necessario che gli allievi abbiano preso visione e sottoscritto ’informativa di cui alla L.R. 19/12/2003 art. 41, tale adempimento verrà espletato durante i primi giorni di scuola a cura dei docenti tecnico pratici di lab. sala e vendita e di lab. enogastronomia;
2. E’ assolutamente vietato l’ingresso nei laboratori ad allievi, docenti, personale A.T.A. e fornitori non impegnati nelle esercitazioni pratiche;
3. I visitatori possono accedere ai reparti di esercitazione solo previo consenso della Presidenza, accompagnati dal personale autorizzato;
4. I docenti non tecnico pratici, momentaneamente coinvolti nell’esercitazione di lab. enogastronomia in qualità di docenti o operatori di sostegno, dovranno indossare specifici camici e cuffiette monouso e dovranno osservare scrupolosamente le norme previste dall’informativa di cui alla L.R. 19/12/2003 art. 41;
5. Gli allievi/e dovranno:
• Osservare la massima e scrupolosa pulizia della persona;
• Le mani saranno ben pulite e curate, le unghie dovranno essere corte e prive di smalto;
• Le allieve devono evitare il trucco troppo marcato, orecchini e anelli e braccialetti. Nessun tipodi orecchino è ammesso per gli allievi. In particolar modo non sono tollerati i piercing i dilatatori che deformano il lobo dell’orecchio;
• Gli allievi dovranno presentare un aspetto curato, la barba dovrà essere scrupolosamenterasata;
• I capelli degli allievi avranno un taglio corto e dovranno sempre essere puliti e ben pettinati e non devono assolutamente scendere sugli occhi durante il lavoro;
• I capelli delle allieve (lab.sala e vendita e accoglienza turistica) saranno ben raccolti dietro la nuca e non devonoassolutamente scendere sugli occhi durante il lavoro;
• I capelli delle allieve di enogastronomia dovranno essere raccolti sotto il cappello o cuffietta.
• Il colore dei capelli deve essere consono all’attività professionale scelta, pertanto non sono ammessi i colori sgargianti, diversi da quelli naturali.
6. Gli allievi possono partecipare alle esercitazioni pratiche solo se indossano la divisa di settore completa, ordinata e pulita, prevista dalle seguenti norme non derogabili:
1. Per le esercitazioni pratiche di CUCINA dalla 1^ alla 5^ classe gli allievi/e dovranno indossare:
a) Cappello;
b) Giacca bianca;
c) Fazzoletto da collo;
d) Pantalone sale-pepe;
e) Grembiule bianco;
f) Calzini bianchi;
g) Scarpe a norma CE 354 52, antiscivolo, antistatiche con puntale in acciaio;
h) 1 torcione.
2. Per le esercitazioni pratiche di SALA BAR dalla 1^ alla 5^ classe, gli allievi/e dovranno indossare:
a) Camicia bianca
b) Papillon nero
c) Gilet nero
d) Pantalone nero per i maschi
e) Gonna nera per le donne
f) Scarpe nere
7. Durante le esercitazioni di accoglienza turistica e sala e vendita, visto il contatto con la clientela, gli allievi dovranno sempre appuntarsi lo stemma dell’istituto.
8. Gli allievi non in possesso della divisa o privi di una parte di essa dovranno essere inseriti, a cura della presidenza in classi parallele e il docente assegnerà le seguenti sanzioni:
• 1^ dimenticanza della divisa: ammonizione verbale e segnalazione sul registro di classe;
• 2^ dimenticanza della divisa: ammonizione scritta sul registro di classe e invio in presidenza (con conseguente comunicazione alla famiglia da parte della segreteria didattica);
• 3^ dimenticanza della divisa: sospensione attività di laboratorio.
9. Il comportamento e la disciplina degli allievi nei laboratori dovrà essere ineccepibile, considerata la presenza nei locali di macchinari e attrezzature che richiedono particolare attenzione nel loro utilizzo.
10. L’accesso ai macchinari particolarmente complessi va fatto sotto controllo del docente o dell’assistente tecnico, che devono assicurarsi che l’allievo/a sia stato debitamente formato.Gli allievi non possono recarsi in altri reparti se non autorizzati dal docente, in particolare è vietato l’accesso al magazzino e alla zone refrigerate; al prelievo delle vivande dovranno provvedere gli assistenti tecnici del settore.
11. Agli allievi è consentito l’accesso agli spogliatoi all’inizio e al termine delle esercitazioni pratiche per i dieci minuti necessari al cambio delle divise. All’infuori di tale orario è severamente vietato l’accesso agli spogliatoi se non accompagnati dal docente o da altra persona incaricata a tale mansione. Per ciò che riguarda gli spogliatoi è bene ricordare:
• Chiedere informazioni su quale spogliatoio utilizzare per effettuare il cambio divisa
• Mantenere in ordine i locali
• Non fumare all’interno di essi
• Non lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro
12. La consumazione di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e studio. Tale consumazione fa parte integrante della didattica. Gli allievi dovranno tenere un comportamento finalizzato al pieno rispetto delle regole del galateo. Non è consentito agli allievi che usufruiscono del servizio di ristorazione di abbandonare i tavoli senza l’autorizzazione del docente.
13. Al termine delle esercitazioni i docenti si accerteranno che gli allievi coordinati dagli aiutanti-
tecnici abbiano provveduto:
• Alla pulizia dell’attrezzatura utilizzata e al suo riordino nelle apposite scaffalature;
• All’igienizzazione dei lavandini, dei piani di cottura, dei piani d’appoggio e di lavoro dei vari laboratori, secondo il piano H.A.C.C.
Gli allievi che trasgrediscono quanto disposto verranno immediatamente allontanati e il docente di turno redigerà rapporto al Dirigente Scolastico circa la trasgressione.
SICUREZZA SUL LAVORO
ogni attività umana comporta dei rischi, anche il semplice camminare, questi rischi però possono essere ridotti al minimo adottando opportuni accorgimenti.
La sicurezza è un aspetto importante di ogni professione, valorizzato anche da recenti normative (d.lgs. 81 del 2008) che nel recepire le direttive comunitarie, hanno introdotto un nuovo modo di affrontare il problema sicurezza, obbligando i datori di lavoro e il personale a studiarlo, prevederlo e prevenirlo.
I giovani sono tra le categorie di lavoratori più a rischio per gli infortuni, i primi in genere per inesperienza, scarso addestramento e per il tipico impeto giovanile.
Ecco di seguito elencate alcune regole che ogni lavoratore deve rispettare:
• Osservare le disposizioni;
• Utilizzare correttamente le attrezzature, i macchinari (indossando i D.P.I previsti e seguendo le
• indicazioni del caso);
• Segnalare eventuali anomalie di funzionamento;
• Segnalare eventuali situazioni di pericolo.
Regolamento approvato con delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 17 febbraio 2014
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REGOLAMENTO RETE E LABORATORI INFORMATICI
Norme generali
1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile in ogni plesso per la Rete ed i laboratori d'informatica.
2. Il personale che opera con la rete deve, ogni 15 giorni, provvedere ad effettuare copie di backup del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in luogo sicuro. Il riutilizzo di supporti di memorizzazione per altri scopi deve prima prevedere la loro formattazione.
3. Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni sensibili.
4. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento con il Responsabile.
5. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile. I collaboratori scolastici riceveranno il calendario con le autorizzazioni.
6. I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti compileranno lo schema-piantina e consegneranno copia al Responsabile.
7. Copia di tutti gli schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile al Preside che le conserverà nella cassaforte.
8. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza.
9. Nei laboratori gli allievi dovranno compilare il modulo di postazione sul quale annoteranno data, orario di utilizzo, classe e nominativi.
10. La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere richiesto con congruo anticipo al Responsabile.
11. Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca un regolare sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio.
12. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura senza autorizzazione del Responsabile.
13. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o nelle altre periferiche.
14. E' possibile l'utilizzo di floppy-disk, CD o DVD personali solo previa autorizzazione del Responsabile.
15. L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.
16. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.
17. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica e ai CD o ai floppy relativi occorrerà riferirsi al Responsabile.
18. Per motivi di manutenzione ordinaria, i PC possono essere riformattati dai Responsabili salvo preavviso all’albo d’istituto; per motivi di manutenzione straordinaria, possono essere cancellati files, senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste.
19. Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l’aggiornamento del software antivirus e a verificare la consistenza dei firewall.
20. La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.
Policy d'Istituto
21. Falsificazioni e abusi non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica.
22. E' vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk.
23. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici.
24. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Responsabile tramite l'apposito modulo.
25. Non è possibile istallare, scaricare e effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software.
26. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la scuola possiede licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright.
27. E' vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di espressione.
28. E' vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti.
29. Non si devono inviare ad alcuno fotografie di persone.
30. E' vietato connettersi a siti privi di valenza didattica ed educativa.
31. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma.
32. E' vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria identificazione.
33. Non è possibile utilizzare servizi di chat , forum e Faq che non siano stati autorizzati o forniti dal sito della scuola.
34. E' vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.
35. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette).
36. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge.
37. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.
38. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet.
Account
39. Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno prendere visione del presente Regolamento e firmare in calce.
40. Gli allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso gestiti a cura del Responsabile.
41. Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o remoto, richiedendolo al Responsabile previa autorizzazione del DS.
42. Per tutti gli account va indicata una data di presumibile scadenza al termine della quale l'account verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza salvo proroga.
43. Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi di rete, qualunque utente dell'istituto può richiedere di connettere alla rete locale dell'Istituzione Scolastica altri calcolatori utili per le proprie attività didattiche. La connessione è possibile previa autorizzazione del Responsabile o del DS.
44. Per la connessione temporanea di macchine di visitatori è disponibile un apposito numero di rete, che verrà reso noto dal Responsabile previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Tali connessioni saranno annotate sull'apposito registro che riporterà anche gli eventuali collegamenti Internet.
45. Tutti i dipendenti, docenti, assistenti, collaboratori e allievi secondo disponibilità e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico possono richiedere un account di mail, per la posta.
46. Chiedere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le macchine comuni, e delle norme previste nei commi precedenti.
Internet
47. E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
48. L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte degli allievi interessati, il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare al momento della richiesta di prenotazione.
49. Gli allievi dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad INTERNET indicando data, orario e durata del collegamento, classe e nominativo.
50. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente. E' possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata ed eventualmente autorizzata dal referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da evitare. Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti.
51. Il referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly Asked Questions (FAQ) venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali.
52. Il Responsabile provvede periodicamente a memorizzare su CD i log di navigazione e lo consegna al DS che lo conserva in cassaforte.
53. Gli allievi possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle postazioni presenti nella Mediateca Scolastica.
54. I docenti possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle postazioni presenti nell'aula docenti.
55. Nel caso di invii di mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste di indirizzi nei campi “To:” o “Cc:” e si utilizza il campo “Bcc:”.
56. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe, .com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile.
57. Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula.
58. Riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono e non rispondere.
59. Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente d'aula. Le persone che si incontrano su internet sono degli estranei, e non sempre sono quello che dicono di essere.
60. Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat room.
61. Il docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica e le chat room, informerà che le loro navigazioni saranno monitorate.
Netiquette (Network etiquette)
62. Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e diretto il problema.
63. Il "Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del testo.
64. È buona norma includere la parola "lungo" alla voce "Subject" in modo che il ricevente possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo per leggere e rispondere a quel messaggio. Oltre le 100 righe è considerato "lungo".
65. Limitare la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del carrello (premendo Invio) alla fine di ogni riga.
66. E' buona regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso, considerare come alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi file più piccoli da inviare come messaggi separati.
67. Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario, allo scopo di facilitarne la comprensione.
68. Si deve fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è certi che saranno comprese.
69. Se si vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chiedere preventiva autorizzazione.
70. Se si scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una lista o gruppo, inviare un messaggio di scuse.
71. La rete è utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e dunque non di interesse generale.
72. Nelle mail usare maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È COME SE SI STESSE URLANDO.
73. Usare i simboli per dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso per le sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio libro preferito.
74. Usare le faccine sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo con parsimonia. :-) è un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente).
75. Non è il caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser provocati. Se si vogliono esprimere opinioni forti su un certo testo, è il caso di segnalarlo inserendo un FLAME ON/OFF. Ad esempio: FLAME ON: Quest'argomento occupa inutilmente banda di trasmissione. È illogico e senza costrutto. E il resto del mondo è d'accordo con me. FLAME OFF.
76. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica.
77. Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequently Asked Questions) relative all'argomento trattato prima di inviare nuove domande.
78. Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano stati sollecitati in modo esplicito.
79. Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla collettività.
80. Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena sono vietate, pena la revoca dell'account.
81. In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al docente d'aula o al Responsabile.
Password
82. Tutti gli utenti devono cambiare le password ricevute e consegnarne copia in busta chiusa e firmata al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta l'utente la cambierà.
83. Le buste con tutte le password sono trasmesse al DS che le custodisce in cassaforte.
84. E' opportuno cambiare la password almeno una volta ogni tre mesi.
85. Le password devono avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente minuscole e maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la ripetizione di due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre all'inizio o in fondo alla password (es. nicola57), riferimenti espliciti alla propria persona, famiglia, scuola (es. giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username come password o sequenze scontate e nomi comuni. Si suggerisce di utilizzare le iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel 1970/71 al liceo Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF).
86. Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti.
87. Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente password.
88. Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser.
89. Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver avendo cura in quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati.
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 30.11.2004
(Ritorna all'indice dei Regolamenti)
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto dei rapporti tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e l'istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.
Art.2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
• alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
• considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.
Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
Art.3 - Doveri del concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
• osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
• sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;
• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Art. 4 - Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.
L'istituzione scolastica e la Provincia Regionale di Caltanissetta devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
Art.5 - Fasce orarie di utilizzo
L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari:
al mattino dalle ore 8 alle ore 14
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 20
Art.6 - Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
Art.7 - Divieti particolari
Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.
E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.
L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
• è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
• è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
• qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica.
L’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.
Art.8 - Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.
Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale.
Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.
Art. 9 - Corrispettivi
Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti in via discrezionale dal Dirigente scolastico, comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
Il costo viene determinato quindi in Euro 50,00 giornaliero per l'uso dell'aula magna e di € 100, 00 per le aule speciali e laboratori o palestra.
Qualora per qualsiasi motivo la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica, mentre sarà restituito il deposito cauzionale.
Art. 10 - Svincolo del deposito cauzionale
Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l'accertamento e la quantificazione.
La stima dei danni viene rimessa al consiglio d'istituto il quale l’approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la cauzione.
Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili della manifestazione, ove questi non provvedano spontaneamente alla copertura del danno.
Art.11 - Concessione gratuita
In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.
Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.
La concessione gratuita non esime dal versamento del deposito cauzionale.
Art.12 - Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
• le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e , se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione;
• il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
Approvato dal Consiglio d’Istituto, deliberazione n° 3 del 31.03.2006
(Ritorna all'indice dei Regolamenti)
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI DEI LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
• VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
• VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
• VISTO l’art. 33, 2° comma del D.I. 01/02/2001, n. 44;
• VISTO il D.A. n° 895/UO.IX del 21.12.2001;
• VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall’1/9/2000;
EMANA
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.A. n° 895/UO.IX del 21.12.2001 e del D.I 1/2/2001, n.44, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
1. contratti di sponsorizzazione;
2. utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
3. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
Art. 2 - Formazione dei contratti
1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi:
Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell'istituzione scolastica di cui all’art. 34 del D.A. n° 895/UO.IX del 21.12.2001 e all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente.
Art. 3 - Conclusione dei contratti
1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta.
2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.
Art. 4 - Elevazione del limite di somma
1. Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di cui all' art. 34 del D.A. n° 895/UO.IX del 21.12.2001 art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è pari a Euro 2.000,00. IVA esclusa.
2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all'applicazione del presente regolamento.
CAPO II - FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5 - Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del Dirigente scolastico
1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art. 8.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta:
a) dal Consiglio d'istituto nelle materie che l’art. 34 del D.A. n° 895/UO.IX e dell’art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 gli riserva espressamente;
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi:
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti.
4. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte a norma dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001 e dell’art. 34 del D.I. n.44 del 1/2/2001.
5. Il Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.
6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA. A tal fine, al Dirigente compete l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei di beni e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
Art. 6 - Commissione di gara
1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione può essere demandato ad apposita commissione.
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi.
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto.
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico, tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale.
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione scolastica.
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario, della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
CAPO III - I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art.7 - Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle materie che espressamente gli riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente intende realizzare;
b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;
d) le modalità di finanziamento della spesa.
3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Art. 8 - La scelta del contraente
1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.A. n° 895/UO.IX e dell’art. 34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso.
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi come recepiti in sede nazionale.
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001 e dall’art. 34 del D.A. n° 895/UO.IX, necessari a soddisfare i correnti bisogni di limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento.
CAPO IV - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE
Art. 9 - La lettera d'invito alle gare
1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/200 e dall’art. 34 del D.A. n° 895/UO.IX, sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge.
2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge.
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari;
c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze debitamente comprovate;
d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse;
e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione.
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della gara.
6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, e-mail, la forma telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali.
Art.10 - Le offerte
1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dalla stazione appaltante.
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa comunitaria.
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento.
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione.
5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico raccomandato.
6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato.
7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l'inoltro delle offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano.
8. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
9. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare.
10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente.
11. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del procedimento.
12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.
13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo.
14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima.
15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente.
16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione.
17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità.
Art.11 - Le offerte risultanti uguali
1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente.
2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte.
Art.12 - Annullamento e revoca della gara
1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una sanatoria.
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.
CAPO V - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 - Contenuti del contratto
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione.
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto.
Art. 14 - Stipula dei contratti
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.
2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme:
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;
b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante;
c) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile;
5. I contratti di importo inferiore alla soglia di riferimento di rilievo comunitario possono altresì essere stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità
a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte;
b) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato dall'istituzione scolastica;
c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. (Offerta e successiva conferma d'ordine).
6. Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal momento dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.
7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.
8. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula
1. Il Direttore sga è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.
2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipula dei medesimi.
3. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l'iter del contratto.
4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 16 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate:
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi.
b) Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie attraverso il fondo minute spese;
c) Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.
Art. 17 - Attività di gestione dei contratti
1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento.
2. Per il Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.
4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per l'istituzione scolastica.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni.
Art. 18 - Inadempienze contrattuali
1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. Salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio.
CAPO VI - CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI
Art. 19 - Contratti di sponsorizzazione
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 41 del D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;
d) nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
e) la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività coerenti con il POF.
Art. 20 - Contratto di utilizzazione, dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi
1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:
a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'istituto;
b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;
c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;
d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;
e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;
f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;
g) il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente, comunque non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in quanto resi a favore di terzi.
Approvato dal Consiglio d’Istituto, deliberazione n° 3 del 31.03.2006
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 D.I. N. 44 DEL 1/02/2001
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.
Art. 2 - Requisiti professionali
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
l'oggetto della prestazione;
la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo proposto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art.4 - Determinazione del compenso
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto.
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
Art.5 - Individuazione dei contraenti
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
curriculum complessivo del candidato;
contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
pubblicazioni e altri titoli.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
eventuali precedenti esperienze didattiche.
4. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.
Art.6 - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
l'oggetto della prestazione;
i termini di inizio e conclusione della prestazione;
il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
le modalità di pagamento del corrispettivo;
le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.
Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art .53 del d.lgs. 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato d.lgs. n.165/2001.
Approvato dal Consiglio d’Istituto, deliberazione n° 3 del 31.03.2006
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE IN RITARDO DEGLI ALUNNI
Art. 1
- I Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive classi alle ore 7.55 (08.05 per la sede di Riesi).
- Gli alunni potranno recarsi nelle rispettive classi sino e non oltre alle ore 08.05 (08.15 per la sede di Riesi).
- Dalle 8:06 (08.16 per la sede di Riesi) alle 8:20 (08.30 per la sede di Riesi) gli alunni saranno ammessi in classe dai docenti della classe e tenuti in “custodia” (sarà creata sul registro elettronico la relativa “spunta”).
- La custodia sarà conteggiata dal registro elettronico come assenza.
- In nessun caso saranno ammessi alunni in classe sotto la forma di “Custodia” dopo le 8.20 (8.30 per la sede di Riesi).
- Dalle ore 9.00 alle 09.05 (dalle 9.10 alle 9.15 per la sede di Riesi) i docenti ammetteranno (registreranno) in classe gli alunni che entrano la seconda ora; quelli ritardatari in custodia saranno registrati in automatico dal sistema, tranne problemi di format che, comunque, verranno comunicati ai docenti in modo da provvedere per registrare l’ingresso a seconda ora.
- Il coordinatore di classe avrà cura d tenere il conteggio dei ritardi.
- Dopo il terzo ritardo sarà cura del coordinatore di classe convocare immediatamente i genitori per informarli e al nono accompagnamento sarà comminata la sospensione di un giorno dalle lezioni;
- La sospensione potrà essere scontata anche con lavori socialmente utili da effettuarsi in orario pomeridiano (con la regolare frequenza mattutina)
- Le sospensioni scatteranno periodicamente ogni tre ritardi e l’entità della sospensione, in casi di frequenti e reiterati ritardi potrà essere aumentata dal consiglio di classe
- Gli alunni potranno entrare a seconda ora solo tre volte, dopo il coordinatore comunicherà alla famiglia che deve venire accompagnato.
- L’ingresso in ore successive alla seconda ora è ammesso solo in casi eccezionali (compiti in classe, motivi di salute, etc.)
- Le uscite anticipate vanno concesse solo in casi eccezionali agli alunni maggiorenni, per quelli minorenni solo in presenza dei genitori.
- I certificati medici vanno sempre acquisiti entro e non oltre il mese dalla malattia certificata dal medico.
(Approvato dal Consiglio di Istituto dell'11 settembre 2017, verbale n. 1 delibera n. 8)
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA "BANCA DELLE ORE"
Art. 1 – Finalità ed istituzione della banca delle ore
Il presente regolamento viene istituito per venire incontro alle esigenze della scuola riguardanti la regolamentazione delle sostituzioni dei docenti assenti durante il proprio orario di lavoro per qualunque causa escluso lo sciopero.
Viene stipulato un accordo tra tutti quei docenti dell’Istituzione Scolastica che su base volontaria aderiscano ad uno scambio tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti compensandole con ore di permessi brevi o riposo compensativo secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.
Viene istituita una banca delle ore nel rispetto del CCNL del comparto Scuola vigente e senza aggravi di spesa per l’amministrazione scolastica.
Art. 2 – Conto individuale per docente
Ciascun docente che aderisca alla Banca Ore avrà un conto individuale su cui verranno immesse o prelevate ore.
Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l’orario di cattedra, autorizzate dal Dirigente Scolastico.
L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire con modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:
- Tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL, art. 16 commi 1 e 3; in tal caso saranno detratti dal conto le relative ore di permesso usufruito.
- Tramite la possibilità di usufruire della giornata di riposo compensativo da concordare con il DS; in tal caso saranno detratte le ore corrispondenti.
- Per motivi organizzativi non sarà possibile concedere il riposo compensativo a più di due docenti al giorno secondo l’ordine di arrivo della richiesta. A parità di ordine di arrivo si darà la precedenza:
Al docente che, fino a quel momento, ha usufruito di un numero minore di giorni di riposo compensativo
Al docente che, fino a quel momento, ha, in conto, un deposito di ore maggiore.
- Per motivi organizzativi, durante le attività didattiche, non sarà possibile concedere al docente richiedente, più di un solo giorno per volta di riposo compensativo salvo casi eccezionali da concordare con il Dirigente.
- In nessun caso sarà possibile usufruire di permessi brevi o di giorni di riposo compensativo se il dipendente non avrà nel conto le ore necessarie.
Art. 3 Stipula e recesso
L’adesione alla Banca ore è da ritenersi ufficializzata solo quando il docente, volontariamente, avrà dato la sua disponibilità a sostituire i colleghi assenti.
Il periodo di riferimento del conto della Banca Ore è dal 01 ottobre al termine delle attività didattiche di ciascun anno scolastico
L’adesione e l’eventuale recesso della “Banca Ore” dovranno essere comunicate per iscritto.
Art. 4 – Priorità
Qualora in una determinata ora vi siano più docenti aderenti alla Banca Ore, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:
- Docenti con ore a disposizione facenti parte dell’orario di cattedra
- Docenti che devono recuperare permessi brevi
- Docenti aderenti alla Banca Ore che siano maggiormente in debito oppure meno a credito nei confronti della banca ore.
Art. 5 – Diritti e doveri
La fruizione delle giornate di riposo compensativo deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative, e di servizio della Scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso una specifica modulistica che sarà consegnata con qualche giorno di anticipo al Dirigente scolastico ore oppure ad uno dei Collaboratori. Tali richieste dovranno essere autorizzate.
Art. 6 – Docenti non aderenti alla Banca ore
Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla banca ore trova applicazione quanto previsto dal CCNL
Art. 6 – Bilancio di fine anno scolastico
Tutti i conti della banca delle ore intestati a ciascun docente saranno azzerati alla fine dell’ultimo giorno di lezione di ciascun anno scolastico. Tutte le eccedenze dei fondi assegnati alla scuola per il pagamento delle supplenze orarie per la sostituzione dei colleghi assenti, alla fine delle lezioni, sarà destinato proporzionalmente alle ore effettuate in cono alla banca ore e non recuperate dai docenti.
(Approvato dal Consiglio di Istituto dell'11 settembre 2017, verbale n. 1 delibera n.7)
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SUI PASSAGGI, SUGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'
Art.1 – Premessa
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo e riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.
Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d’indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato).
Art. 2 - Passaggi nel 1° anno
Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’I.I.S.S. “C.M. CARAFA”di Mazzarino e Riesi possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando il “Nulla Osta” della scuola di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all’alunno e al coordinatore della classe.
Art 3 - Passaggi al 2° anno
Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell’Istituto devono presentare apposita domanda entro il 31 agosto; solo in casi eccezionali si può produrre domanda entro dicembre.
Essi non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.
Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà attivare per questi alunni corsi di recupero (se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie professionali.
Art. 4 - Passaggi al 3° anno
Gli alunni della classe 2^ promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell’Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 31 agosto. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell’equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo; entro il 31 Gennaio potranno, comunque, fare domanda gli alunni provenienti da altri Istituti e non quelli appartenenti alla nostra scuola; andranno in deroga solo i casi eccezionali, ritenuti tali dalla Dirigente scolastica. La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).
Art. 5 - Esami Idoneità Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale. Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Gli adulti sono ammessi a sostenere esami secondo normativa. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo.
Art.6 - Uditori Esami d’Idoneità
Gli uditori sono ammessi in classe su richiesta dell’interessato e previa presentazione di adeguato Progetto didattico – formativo.
Art. 7 - Ammissione al Biennio Post-qualifica Professionale
Agli esami integrativi o di idoneità alla quarta o alla quinta classe sono ammessi coloro che provengono da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. Essi sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. Dall’anno scolastico 2014-15, per effetto dell’entrata a regime del riordino degli Istituti Professionali (di cui al DPR 87/2010) non sarà più necessario essere in possesso del Diploma di Qualifica per accedere agli esami di idoneità alla classe quinta.
Art. 8 - Nulla Osta
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). Nulla Osta all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. “Appare evidente che, ai sensi dell’art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate” (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)
Art. 9 - . Ritiro dello studente nel corso dell’anno scolastico
Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),
Art. 10 - Esame preliminare dei candidati ESTERNI all’esame di Stato
Lo studente che intenda presentarsi all’esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all’Ufficio scolastico provinciale entro novembre (o altra data indicata dalla relativa OM). L’ufficio scolastico Provinciale o l’ufficio Regionale comunica alla scuola i candidati privatisti assegnati. L’Esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe dell’istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Nel caso in cui il candidato non sia idoneo a sostenere l’esame di stato, la commissione può assegnare l’idoneità a una classe diversa (5^, 4^, 3^) Le prove d’esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
Art. 11 - Iscrizione per la terza volta alla stessa classe
Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno ( d.lgs. n.297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. ( d.lgs. n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto.
Art. 12 - Tasse Iscrizione governative e non
Per le tasse governative si rimanda alle disposizioni di legge; per quelle volontarie si rinvia alle delibere del Consiglio d’Istituto. Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.
Riferimenti normativi
O.M. n.90 del 21.05.01
Art.24 Esami integrativi
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
O.M. n.90 del 21.05.01
Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali
1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di idoneità.
2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche de gli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.
3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove sc ritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale are\a. L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l’attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti no n meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell’attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento. 4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove. L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. 5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. D.Lgs 297/94 art 192 c. 6 6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediata mente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n° 3 del verbale n. 3 20.12.2017
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REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A DISTANZA
- 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “C. M. Carafa” nonché delle riunioni di staff, del Comitato per la valutazione dei docenti, del Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva così come previsto e disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione (D.lgs.297/1994 e s.m.i.).
- Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i collegi docenti ed i consigli d’istituto del presente Istituto, nonché tutti gli altri OO.CC., si svolgeranno on-line secondo le modalità di seguito elencate, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dalla Dirigente Scolastica, che si farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse.
- Le riunioni potranno svolgersi in modalità telematica anche quando sarà passato il periodo di emergenza sanitaria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
Art. 2 - Definizione
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell’organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica G-Suite.
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi
- La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di un Personal Computer per l’uso di “piattaforme on-line” per la comunicazione sia sincrona (collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in tempo reale), che asincrona (in tempi differenti).
- Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
- visione degli atti della riunione;
- intervento nella discussione;
- scambio di documenti;
- votazione;
- approvazione del verbale.
- Sono considerate “piattaforme on-line” idonei: Google meet, Registro Elettronico Archimede, posta elettronica istituzionale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , posta elettronica PEO di altri domini.
Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica
- L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali è impossibilitata di fatto la partecipazione collegiale in presenza. Nell’ipotesi
di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici.
Art. 5 - Convocazione
- Gli organi collegiali, in caso di impedimento per causa di forza maggiore possono essere convocati con modalità on-line, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy.
- La convocazione delle adunanze degli OO.CC. in modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o della Dirigente Scolastica, a tutti i componenti dell’organo almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale di ogni docente/componente o tramite altra apposita funzione prontamente comunicata. L’invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.
- La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente dell’organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, modulo di Google (o altro similare) di cui il componente organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
Art. 6 - Svolgimento delle sedute
- La firma di presenza avverrà attraverso compilazione di due form, in grado di registrare, in automatico, la data e l’ora della loro compilazione. Nello specifico: a) firma ingresso (nei 10/15 min prima dell’inizio della riunione) b) firma uscita (al termine della riunione)
- Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria:
- regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;
- verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite invio di modulo google ad inizio e fine seduta con autocertificazione della partecipazione;
- verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la seguente modalità: videoregistrazione dell’esito della votazione espressa tramite chat di Google Meet(o similare).
La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Dirigente/coordinatore, con l’ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. In caso di Collegio Docenti saranno individuati dal Dirigente un docente facente funzione di moderatore della chat per la richiesta di interventi e un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.
Art. 7 - Verbale di seduta
- La verbalizzazione delle sedute degli OO.CC. avviene redigendo apposito verbale in cui saranno presenti data, ora, estremi dell’avviso di convocazione, od.g, i presenti, gli assenti, eventuali dichiarazioni, mozioni, eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni od allontanamenti, l’orario di chiusura della seduta, estremi (numero delle delibere), le motivazioni delle delibere prese, esito finale delle votazioni, la firma del segretario verbalizzante e del Presidente della seduta.
Art. 8 - Modalità di lettura e approvazione del verbale
- Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale.
- Il verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva. In caso contrario si procederà all’approvazione nella prima seduta utile.
- In caso di richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale della seduta precedente, le stesse dovranno pervenire al verbalizzante in modo tale che possa aggiungerle al verbale stesso
- Si procede, quindi, all’approvazione del verbale.
- Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale.
Art. 9 - Registrazione della video seduta del Collegio Docenti o del Consiglio d’istituto
- L’uso della video registrazione della seduta del Collegio Docenti e del Consiglio d’istituto è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non ad uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.
Art. 10 - Consiglio di Istituto.
- Il Consiglio di Istituto può essere riunito in modalità telematica, attraverso l’uso di strumenti informatici di cui all’art. 3 del presente regolamento. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. L’avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire con anticipo.
- Tutti i membri del Consiglio sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione. Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti del Consiglio
- L’assunzione della delibera telematica viene ratificata da apposito verbale ed inserita nel Registro dei verbali del Consiglio.
- Analogamente, qualora non si raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, il Consiglio sarà convocato in seduta straordinaria
- Per consentire le sedute telematiche, ai genitori componenti del Consiglio sarà assegnato un account della piattaforma di comunicazione interna dell’Istituto. Tale account sarà disattivato, al momento della decadenza dalla carica di consigliere per scadenza del mandato o altra causa.
- Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante la seduta on-line tramite appositi moduli all’uopo predisposti.
Art. 11 – Collegio dei Docenti.
- Il Collegio dei Docenti può essere consultato in modalità telematica, attraverso l’uso di strumenti informatici di cui all’art. 3 del presente regolamento.
- Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto.
- Tutti i membri del collegio sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione.
- L’assunzione della delibera telematica viene ratificata da apposito verbale, da prodursi allo scadere del tempo previsto per lo scrutinio e inserirsi nel Registro dei verbali del Collegio dei Docenti.
- Qualora un decimo dei componenti richieda di procedere a una consultazione in presenza, il Dirigente Scolastico convoca in seduta straordinaria il Collegio dei docenti per consentirne lo svolgimento. Analogamente, qualora non si raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti rispetto agli aventi diritto, il Collegio sarà convocato in seduta straordinaria.
- Può essere convocato un Collegio dei Docenti on-line sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinario per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure:
- Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e l’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione.
- I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 ed a tal fine:
- dovranno usare cuffie e non audio in open.
- hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza.
- sono tenuti a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali.
- sono tenuti a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza.
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell'appartenenza agli Organi Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Google Meet (o similare); Dopo l’introduzione in videoconferenza della Dirigente ad ogni punto, sarà chiesto, a chi abbia intenzione di intervenire, di prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la parola in base alle prenotazioni. Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti.
Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto contrario o l’astensione in modo esplicito verbalmente o, in alternativa, con gli strumenti di voto telematico consentiti dalla piattaforma utilizzata garantendo la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell’organo. Tutti i docenti che non intervengono esprimono voto favorevole.
Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Dirigente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
Art.12- Consigli di Classe. Dipartimenti
- Gli OO.CC. di cui sopra possano essere convocati on-line sia in via ordinaria (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria per urgenti e gravi motivi adottando le seguenti procedure: a) la convocazione in modalità on-line, deve essere inviata, a cura della Dirigente Scolastica, a tutti componenti dell’organo, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale di ogni docente. L’invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica.
Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione
Art. 14 - Riferimenti normativi
- Articolo 3 bis L. 241/1990
- Articolo 14, comma 1, L. 241/1990 (
- Articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 e comma 3 bis
- Articolo 45, comma 1, D. lgs 82/2005
- Articolo 73 comma 2 del cosiddetto decreto “Cura Italia” D.L. 18 del 17/3/2020
- Nota 278 del 6 marzo 2020 e nota 279 dell'8 marzo 2020 (‘’Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza’’);
- DPCM 8 marzo 2020 all'articolo 1, lett. q (‘’sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti’’);
- Proposta di modifica n. 73.2000 al DDL n. 1766. Approvato il 19 aprile 2020
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI
- SEZIONE I: VIGILANZA GENERALE
- ART. 1 - Vigilanza generale
- ART. 2 - Accesso di estranei nei locali scolastici
- ART. 3 - Inizio delle lezione
- ART. 4 - Cambi d’aula studenti
- ART. 5 - Intervallo
- ART. 6 - Tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni
- ART. 7 - Procedura da attivare in caso di malore o infortunio
- ART. 8 - Vigilanza in caso di evacuazione
- ART. 9 - Sciopero/assemblee sindacali del personale
- SEZIONE II: SORVEGLIANZA ALLE ASSEMBLEE
- SEZIONE III: VIGILANZA NELLE PALESTRE
- SEZIONE IV: VIGILANZA NEI LABORATORI
- ART. 19 - Disposizioni generali
- ART. 20 - Responsabili di laboratorio
- ART. 21 - Accesso ed utilizzo dei laboratori
- ART. 22 - Responsabilità del docente e del personale ATA
- ART. 23 - Comportamento degli studenti
- ART. 24 - Danneggiamenti
- ART. 25 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di informatica e linguistico
- ART. 26 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di Informatica e linguistico
- ART. 27 - Comportamento degli studenti e degli utenti nel laboratorio di informatica e linguistico
- ART. 28 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di scienze/chimica/fisica
- ART. 29 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di scienze/chimica/fisica
- ART. 30 - Comportamento degli studenti e degli utenti nei laboratori di scienze/chimica/fisica
- SEZIONE V: VIGILANZA NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE – STAGES
- ART. 31 - Premessa
- ART. 32 - Obbligo e modalità di partecipazione
- ART. 33 - Rientro anticipato in sede
- ART. 34 - Comunicazione di eventuali patologie e/o necessità di assumere farmaci
- ART. 35 - Accompagnatori
- ART. 36 - Obblighi dei docenti proponenti/accompagnatori
- ART. 37 - Obblighi dei docenti accompagnatori
- ART. 38 - Infortunio o malattia
- ART. 39 - Stages aziendali
PREMESSO CHE:
- La Scuola ha l’obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- L’attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l’ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell’attività didattica;
- La vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
il presente Regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese a impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza;
SONO ADOTTATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Tutti i docenti, nell’esercizio pieno della funzione educativa, promuovono negli studenti atteggiamenti volti al rispetto della legalità. In particolare durante le lezioni:
- Vigilano sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
- Vigilano sull’osservanza, da parte degli studenti, delle norme di sicurezza;
- Vigilano nelle aule e nei laboratori affinché siano rispettati arredi, suppellettili e attrezzature; individuando, se del caso, i responsabili di eventuali danni. A tal fine, nei laboratori, ove possibile, assegnano agli studenti posti fissi di lavoro, responsabilizzandoli sull’utilizzo; o vigilano affinché non siano imbrattati gli ambienti. In particolare, i docenti dell’ultima ora richiamano i propri alunni affinché lascino in ordine l’aula prima di uscire;
- Non consentono, di norma, l’uscita dalla classe a più di uno studente per volta per la fruizione dei servizi.
Ciascun docente nell’esercizio dell’obbligo di sorveglianza e vigilanza degli studenti è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli stessi, che non siano in contrasto con i metodi educativi condivisi a livello collegiale.
I docenti, in collaborazione con i collaboratori scolastici, vigilano a che gli studenti non fumino nei locali dell’Istituto, ivi compresi i servizi igienici e gli spazi esterni di pertinenza della scuola segnalando eventuali infrazioni rilevate.
Il personale collaboratore scolastico presta il proprio contributo all’azione di vigilanza sugli alunni, in special modo nei momenti precedenti l’inizio delle attività didattiche, al cambio dell’ora, durante l’intervallo e al momento dell’uscita da scuola.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, gli insegnanti in servizio all’ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere all’uscita dall’aula degli studenti.
Durante l’entrata, l’uscita degli studenti dall’aula e l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Gli alunni che arrivano in anticipo a scuola, con particolare riferimento ai pendolari, devono sostare nell’atrio e possono recarsi nelle aule solo dopo l’arrivo dell’insegnante della prima ora.
Gli alunni possono recarsi nello “Spazio Biblioteca” solo se accompagnati da un docente.
L’obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurriculari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall’Istituto.
Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti assegnati e interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.
I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe per giustificati motivi, prima di allontanarsi dall’aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno.
Durante le lezioni, di regola, non è consentito agli studenti allontanarsi dall’aula. Il docente può autorizzare l’uscita dall’aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l’assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza il quale provvederà ad accertare la presenza dell’alunno/a e il suo rientro in aula.
Durante l’orario scolastico gli studenti non possono recarsi in Segreteria, salvo situazioni eccezionali autorizzate dal docente della classe.
Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall’aula (per l’esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, sportelli di recupero ecc.), l’allontanamento degli studenti dall’aula deve essere annotato sul registro di classe.
Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi o negli spazi esterni alla scuola durante lo svolgimento dell’attività didattica. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente ai docenti in servizio ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.
ART. 2- Accesso di estranei nei locali scolastici
- Qualora il Piano dell’Offerta Formativa preveda l’intervento di altre persone in qualità di esperti a supporto dell’attività didattica, i docenti delle classi interessati avranno comunque in ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza sulla classe.
Pertanto, nel caso di intervento di esperti, l’insegnante in servizio nella classe lo dovrà affiancare.
- Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si rimanda alla responsabilità di cui all’art. 2048 c.c.
- Le persone estranea e comunque non fornite di autorizzazione rilasciata dal dirigente o dai suoi collaboratori devono essere fermate e fatte sostare all’ingresso dal Collaboratore scolastico inservizio all’entrata che provvederà ad informare il Dirigente o on suo collaboratore per l’eventuale autorizzazione.
- I tecnici inviati dall’amministrazione comunale/provinciale, dopo essersi qualificati, possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni preferibilmente in orario non scolastico e comunque purché non arrechino pregiudizio alla sicurezza.
- I rappresentanti librari devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. Non è consentita la presentazione di prodotti editoriali ai docenti durante le ore di insegnamento degli stessi.
- Chiunque può accedere all’Ufficio di Segreteria, dopo essere stato autorizzato dal Dirigente, da un suo collaboratore o dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,nonché al locale dove è situato l’Albo per prendere visione degli atti esposti durante l’orario di apertura al pubblico.
- Al di fuori degli orari stabiliti non è consentito accesso al pubblico, salvo casi straordinari preventivamente autorizzati dal dirigente scolastico o da un collaboratore del Dirigente o dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi (art.29, comma 5, C.C.N.L. 2016/2018 così come richiamato dall’art. 28, comma 1, C.C.N.L. 2016/2009).
Ogni studente al primo suono della prima campanella deve recarsi in aula e mettersi al proprio posto. Nel corso della lezione lo studente non può lasciare l’aula, anche per breve tempo, senza l’autorizzazione del docente responsabile.
È vietato allontanarsi dall’aula per recarsi in Segreteria o in altre aule.
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano e il cortile, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio.
Ciascun docente che, al cambio dell’ora, accoglie gli studenti in aula è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l’eventuale ritardo.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone,nel contempo, avviso all’Ufficio di Segreteria/Presidenza ovvero ai docenti Collaboratori/Responsabili di sede.
I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell’atrio
dell’Istituto, nello spazio esterno, in particolare controllano che non vengano usate impropriamente le uscite di sicurezza e le scale antincendio e che venga rispettato in generale il Regolamento.
Nell’opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici,sui quali ugualmente grava l’obbligo di vigilanza.
La vigilanza sugli studenti durante l’intervallo è effettuata dai docenti in servizio secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
I collaboratori scolastici durante l’intervallo sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano.
Ciascun docente presente è tenuto a intervenire ogni qualvolta riscontri mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l’incolumità degli allievi.
ART. 6- Tragitto aula-uscita dall’edificio al termine delle lezioni
Il docente dell’ultima ora vigila sull’ordinata uscita degli alunni dall’aula. Al fine di assistere l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle attività. Si dispone che alla porta di uscita dell’edificio sia presente il collaboratore scolastico che presidia l’ingresso con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.
ART. 7 - Procedura da attivare in caso di malore o infortunio
Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:
- Richiederà l’intervento dell’addetto al primo soccorso presente;
- Provvederà ad avvisare l’Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore/responsabile di sede e valutata la situazione:
a) inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d’emergenza (118) avvisandone contestualmente la famiglia dello studente;
b) per le situazioni che non necessitano dell’intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.
- Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico o da altro personale autorizzato dal Dirigente o da un suo collaboratore
- L’insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell’accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al verificarsi dell’evento. È necessario edigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.
ART. 8 - Vigilanza in caso di evacuazione
La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall’Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore. Si precisa che in ciascuna aula dell’Istituto devono risultare sempre affisse le “Norme di comportamento in caso di evacuazione” e le piantine indicanti i percorsi di uscita alle quali ciascuno deve attenersi.
ART. 9 - Sciopero/assemblee sindacali del personale
In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare e che qualora non risultasse possibile garantire la vigilanza sugli studenti, questi potranno essere congedati da scuola.
In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.
SORVEGLIANZA ALLE ASSEMBLEE
ART. 10 - Svolgimento di assemblee autorizzate
Gli studenti possono svolgere assemblee di classe o di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Durante il tempo delle assemblee l’attività didattica è sospesa. La classe rimane sotto la vigilanza del docente delle corrispondenti ore di lezione nel locale ove si svolge l’assemblea.
ART. 11 - Presenza del docente alle Assemblee di Classe
Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all’assemblea può assistere all’assemblea di classe. In ogni caso deve sostare nei pressi dell’aula dove si svolge l’assemblea per assicurare la vigilanza e intervenire qualora se ne ravvisasse la necessità.
In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l’assemblea, annotando il fatto sul registro di classe e dandone avviso all’Ufficio di dirigenza. Per consentire, inoltre, il perseguimento di obiettivi formativi quali l’esercizio effettuale della democrazia, l’abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, il docente, anche su richiesta degli studenti, può sollecitare l’adozione di strumenti validi a facilitare la correttezza metodologica del dibattito.
Al termine dell’assemblea il docente controlla che sia stato redatto il relativo verbale, senza entrare nel merito del contenuto, e si assicura che lo stesso venga recapitato presso la Segreteria, per essere messo ad disposizione del dirigente e di quanti abbiano legittimo interesse alla conoscenza dei problemi della classe.
ART. 12 - Presenza dei docenti alle Assemblee d’Istituto
I docenti sono tenuti a prestare sorveglianza, secondo il loro orario di servizio, durante lo svolgimento delle assemblee d’Istituto che dovranno svolgersi nel cortile principale della scuola.
I docenti vigilano sul rispetto del Regolamento affinché non si verifichi pregiudizio all’incolumità personale e danno al patrimonio. I docenti vigilano in particolare che vengano rispettate le norme di sicurezza. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell’assemblea, i docenti segnalano immediatamente la situazione all’ ufficio di Dirigenza.
VIGILANZA NELLE PALESTRE
ART. 13- Utilizzo delle palestre
La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l’educazione motoria che rientrano nel PTOF. In via eccezionale l’ufficio di Dirigenza può
coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.
ART. 14- Accesso alle palestre
Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l’ora di lezione, compresi gli eventuali studenti con esonero.È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell’insegnante di educazione fisica.
È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all’Ufficio di Dirigenza.
ART. 15- Responsabilità dei docenti e del personale ATA
La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell’ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.
Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.
L’attività motoria, i giochi ecc. devono svolgersi nella massima sicurezza, tenendo conto del numero degli studenti presenti, del grado di maturazione, dello spazio disponibile ecc..
Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Dirigenza, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo di denuncia d’infortunio, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell’attività sportiva. L’eventuale infortunio, del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto, deve essere denunciato verbalmente all’insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l’infortunio.
Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisica, non possono allontanarsi dalla palestra senza l’autorizzazione dell’insegnante. Gli alunni che abbiano necessità motivata di recarsi negli spogliatoi, previa autorizzazione del docente, sono affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.
ART. 16- Comportamento degli studenti
A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all’autocontrollo e alla disciplina. È fatto altresì obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi. È fatto obbligo agli studenti, durante la lezione, di indossare un abbigliamento consono, evitando indumenti e/o oggetti potenzialmente rischiosi o pericolosi.
Nelle palestre è assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere. Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. A tal proposito si fa presente che gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.
ART. 17- Esonero dalle lezioni
In caso di necessità di esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata alla dirigente scolastica, corredata da relativa documentazione medica. Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l’esonero dalle lezioni di educazione fisica, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l’attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell’organizzazione delle attività. In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l’ora di educazione fisica.
I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.
Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino; laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni possono essere addebitati all’intera classe.
VIGILANZA NEI LABORATORI
ART. 19 - Disposizioni generali
L’Istituto ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un’atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga tutte le tipologie di utenti (docenti, studenti, tecnici ecc.) nel rispetto di poche ma indispensabili regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi. I macchinari e le attrezzature dei laboratori devono essere usati secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che utilizzano tali utensili, macchinari ed attrezzature sono responsabili del corretto uso degli stessi. Gli utenti dei laboratori sono tenuti a ripulire quanto utilizzato durante le esercitazioni pratiche e a lasciare puliti e in ordine i laboratori al termine della lezione. Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro elettronico di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.
ART. 20 - Responsabili di laboratorio
Per ciascuno dei laboratori è nominato un responsabile. Il responsabile di ciascun laboratorio:
- Gestisce e cura la manutenzione dei materiali e delle attrezzature in esso presenti, segnalando alla D.SS.GG.AA. eventuali necessità;
- Cura la manutenzione delle attrezzature presenti, segnalandone l’eventuale smarrimento/perdita;
- Segnala con opportuna cartellonistica eventuali guasti o malfunzionamenti delle macchine/attrezzature affinché ne venga impedito l’uso, soprattutto se fonte di potenziale pericolosità o danno;
- Assume l’incarico di sub consegnatario dei beni inventariati e presenti nel laboratorio;
- Cura che all’interno di ciascun laboratorio risulti affissa e ben visibile la cartellonistica necessaria;
- In accordo con i docenti che lo utilizzano predispone all’inizio dell’anno scolastico il piano degli accessi al laboratorio.
ART. 21 - Accesso ed utilizzo dei laboratori
L’utilizzo del laboratorio è regolato dall’orario predisposto all’inizio dell’anno scolastico e affisso sulla porta del locale stesso.
ART. 22 - Responsabilità del docente e del personale ATA
I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un’idonea vigilanza sugli studenti osservando le norme sulla sicurezza e le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.
Il docente in orario segnalerà tempestivamente per iscritto alla dirigenza, mediante apposita
Dichiarazione/relazione sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, evidenziandone tempi, ora e modalità.
Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.
ART. 23- Comportamento degli studenti
A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all’autocontrollo ed alla disciplina.
Durante le esercitazioni gli utenti devono rispettare le apparecchiature, gli strumenti e i materiali di
Laboratorio e devono segnalare al docente eventuali guasti e/o malfunzionamenti.
I prodotti, i macchinari, gli strumenti, le attrezzature di laboratorio devono essere utilizzati secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che li utilizzino sono responsabili del corretto uso degli stessi.
Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro elettronico di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.
Gli utenti dei laboratori sono tenuti a ripulire e mettere in ordine quanto utilizzato durante le esercitazioni pratiche e a lasciare in ordine e puliti i laboratori.
Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale tecnico in modo da provvedere alla riparazione o alla sostituzione.Il docente è tenuto a verificare all’inizio delle lezioni l’integrità delle attrezzature presenti e a segnalar eventuali guasti o rotture. Ove al termine della lezione si riscontrino danneggiamenti delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l’importo della riparazione o dell’acquisto di attrezzature sostitutive potrà essere addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni potranno essere addebitati all’intera classe.
Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione e della pulizia e riordino degli stessi.
Lo studente è tenuto a verificare all’inizio delle lezioni l’integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture.
ART. 25 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di informatica e linguistico
Il docente in orario ritira le chiavi del laboratorio all’inizio dell’ora e le riconsegna al termine dell’attività al collaboratore scolastico incaricato della loro custodia.
L’accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo in presenza del docente. In ciascun laboratorio devono essere esposte le schede tecniche di sicurezza in prossimità delle attrezzature.
All’ingresso nel laboratorio informatico il docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione.
La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata ai tecnici dell’Istituto. Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature, compreso, nei laboratori di informatica, la configurazione del sistema operativo e l’aggiornamento dei programmi.
Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori.
Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l’accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato.
ART. 26 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di Informatica e linguistico
La vigilanza nei laboratori è affidata al docente dell’ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio.
I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un’idonea vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.
Il docente è tenuto a segnalare ai tecnici eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.
Nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell’orario di servizio.
Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l’ora di lezione e durante l’ora stessa. Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell’orario di lezione. In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori senza assistenza di un docente o di un assistente tecnico.
Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.
ART. 27- Comportamento degli studenti e degli utenti nel laboratorio di informatica e linguistico
A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all’autocontrollo ed alla disciplina. Nel caso in cui uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro elettronico di Classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina. Per mantenere ordine e pulizia nei laboratori di informatica e per non ostacolare il lavoro degli altri, tutti coloro che utilizzano i laboratori sono tenuti a non lasciare carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sui tavoli o sulle sedie. Non viene garantita in alcun modo la permanenza dei dati salvati nelle cartelle di uso comune a tutti gli utenti.
È fatto obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente le apparecchiature e i sussidi informatici. L’accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L’utilizzo delle risorse del web deve essere coerente con l’attività didattica.
È vietato agli utenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati; le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori o dal personale tecnico.
Il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte degli studenti. Pertanto egli ha l’obbligo di ammonire gli studenti che effettuino accessi a siti privi di valenza didattica o di contenuto diseducativo e, laddove gli studenti persistano nel navigare sui predetti siti, ha l’obbligo di interrompere l’attività che prevede il collegamento a Internet.
Ai sensi della vigente normativa è vietata l’installazione di programmi per i quali l’Istituto non dispone delle relative licenze. Per i programmi freeware i docenti devono richiedere al responsabile dei laboratori l’autorizzazione all’installazione. Questi, valutate le caratteristiche del programma ed i requisiti del sistema richiesti, si esprime per iscritto in merito alla possibilità di autorizzare l’installazione. Non è consentito utilizzare supporti rimovibili personali senza l’autorizzazione dei docenti; comunque ove studenti e docenti intendano utilizzare supporti rimovibili, prima dell’apertura dei file devono effettuare una scansione con il programma antivirus disponibile sulla macchina. In caso di difficoltà gli interessati possono richiedere l’aiuto dell’assistente tecnico. L’inosservanza di tale norma può contribuire a diffondere virus sul PC e da quest’ultimo all’intera Rete. Pertanto, in caso di danni alle macchine e/o ai dati il responsabile dell’infezione verrà perseguito disciplinarmente.
Il personale dei laboratori informatici deve conoscere la legislazione vigente civile e penale in tema informatico e telematico; pertanto esso si assume la piena responsabilità delle proprie azioni nel caso di utilizzo di programmi software non autorizzati.
Ai sensi della normativa vigente nei laboratori informatici è assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere, modificare la configurazione di PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software installati, cancellare file, se non di proprietà esclusiva dell’utente, spostare apparecchiature e/o connessioni con le periferiche, rete ecc..
ART. 28 - Accesso ed utilizzo dei laboratori di scienze/chimica/fisica
L’accesso delle classi è regolato dall’orario approntato dal responsabile del laboratorio concordato all’inizio dell’anno scolastico, con gli insegnanti della disciplina, tenendo conto delle esigenze didattiche specifiche di ciascun corso.Agli alunni è consentito l’accesso in laboratorio solo se accompagnati da un docente.
ART. 29 - Responsabilità del docente e del personale ATA nei laboratori di scienze/chimica/fisica
Nel corso della lezione garante del laboratorio è l’insegnante della classe che in quel momento ne dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano; che maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro iniziativa alle libertà loro concesse. L’insegnante deve inoltre comunicare al responsabile del laboratorio e all’assistente tecnico ogni guasto di strumenti e materiale vario.
Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate senza un valido motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile.
Compito dell’assistente tecnico è di vigilare all’uso corretto, da parte dei fruitori, delle dotazioni in esso contenute; di provvedere all’ordinaria manutenzione delle medesime e qualora si verifichino dei guasti di segnalarli al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, accertando la natura e la causa degli stessi, se accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti.
Al termine di ogni lezione si deve riordinare il materiale utilizzato.
ART. 30- Comportamento degli studenti e degli utenti nei laboratori di scienze/chimica/fisica
- Nel laboratorio di scienze/chimica, in quanto ambiente potenzialmente pericoloso, è necessario operare con serietà e attenzione. È proibita ogni attività affrettata in laboratorio; è proibito, inoltre, bere, mangiare o comportarsi in modo irresponsabile.
- Ogni studente è personalmente responsabile del proprio posto di lavoro e del materiale assegnatogli;tutti gli studenti sono collegialmente responsabili del materiale di uso comune e delle attrezzature esistenti.
- È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare di provocare incidenti che possono causare danni a persone o oggetti; se gli alunni sono coinvolti nelle esercitazioni si lavora a piccoli gruppi, e gli studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi (o spostare oggetti) senza autorizzazione.
- Non bisogna toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che non si è autorizzati a farlo; bisogna quindi utilizzarli con molta attenzione, in modo da evitare danni sia alle persone che agli strumenti.
- Nell’esecuzione della prova è necessario seguire scrupolosamente le indicazioni dell’insegnante e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata.
- È vietato eseguire prove non autorizzate dall’insegnante.
- Gli alunni non possono entrare nel locale dove sono tenuti i reagenti se non con l’insegnante.
- Durante le esperienze di chimica:
- Indossare sempre un camice di cotone a protezione della persona e degli abiti, occhiali protettivi (a lenti chiare), tenere legati i capelli.
- Togliere anelli, orologi e bracciali.
- Non toccare i prodotti chimici con le mani ma prelevarli tramite spatole, cucchiai, pipette; non annusare o assaggiare questi prodotti.
- Nella preparazione di una soluzione acida (o basica) ricordare che è l’acido (o la base) a dovere essere aggiunto molto lentamente e con cautela all’acqua.
- Evitare sempre che l’apertura di Becher/provette in cui avviene una reazione chimica sia rivolta verso il viso di una persona. Evitare di avvicinare a fiamme libere prodotti infiammabili (osservare l’etichetta posta sui contenitori).
- Usare con molta attenzione il becco di Bunsen o la piastra elettrica durante le fasi di riscaldamento di acqua e/o soluzioni (ad es. usare le pinze, lasciare raffreddare i vetri caldi, appoggiare i vetri caldi sugli appositi ripiani).
- Usare la cappa durante lo svolgimento di reazioni che liberano gas/vapori, e quando si aprono i contenitori degli acidi o si usano solventi organici.
- Al termine dell’esperimento, lasciare i contenitori con sostanze non utilizzate (i reagenti prelevati e non utilizzati non vanno rimessi nei contenitori) e prodotti di reazione sui banchi, provvederà il personale alla loro eliminazione (oppure seguire le istruzioni dell’insegnante e del tecnico).
- Prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di tolleranza e rispettarli scrupolosamente.
- In caso di problemi, dubbi, incidenti anche lievi, consultare immediatamente l’insegnante o l’assistente tecnico.
- Mantenere sempre pulito e ordinato il piano di lavoro.
- Limitare l’uso dell’acqua allo stretto necessario, per problemi relativi allo svuotamento della cisterna di raccolta.
- Al termine dell’esperimento lavarsi accuratamente le mani.
- In caso di contatto con una soluzione acida, la cute va lavata con acqua e poi con una soluzione di idrogeno carbonato di sodio al 2%; gli occhi vanno lavati immediatamente con acqua corrente, poi con borace al 2%; consultare comunque un medico.
- In caso di contatto con soluzione basica, la cute va lavata con acqua e poi con acido acetico all’1%. Gli occhi vanno lavati immediatamente e abbondantemente con acqua, poi con acido borico al 2%. È comunque sempre necessario consultare il medico.
VIGILANZA NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE – STAGES
Allo scopo di soddisfare esigenze formative di natura didattica, culturale, professionale, di socializzazione e di integrazione, la scuola organizza viaggi d’istruzione, scambi culturali, visite guidate, uscite didattiche e stage che rappresentino momenti significativi di apprendimento e di crescita dell'individuo e del gruppo.
Si tratta di attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell’attività di formazione.
Valgono, pertanto, gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell’intero processo formativo.
In quest'ottica, il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente, stabilisce una serie di comportamenti ai quali i partecipanti devono attenersi, allo scopo di garantire la buona riuscita delle attività.
ART. 32 - Obbligo e modalità di partecipazione
Gli studenti che hanno aderito all’attività sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate.
Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e dal personale addetto ai servizi turistici, e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.
Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere, aziendali o familiari ospitanti, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l’ambiente.
ART. 33 - Rientro anticipato in sede
Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l’attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con la Dirigente Scolastica, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.
Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previa comunicazione alla famiglia. Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.
Sarà posto a carico degli studenti il risarcimento di eventuali danni dagli stessi provocati.
ART. 34 - Comunicazione di eventuali patologie e/o necessità di assumere farmaci
Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni, di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell’adesione all’attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l’eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nel Protocollo del Miur.
In ogni caso, è richiesta a ciascuno studente maggiorenne e/o alle famiglie degli studenti minorenni la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci.
Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all’assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l’Istituto e i genitori di studenti minori per la somministrazione di farmaci sulla base del Protocollo sopra citato.
Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Dirigenza.
ART. 36 Obblighi dei docenti proponenti/accompagnatori
Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dai docenti accompagnatori ai fini di garantire, in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.
Al momento della partenza, i docenti accompagnatori verificano le presenze degli studenti affidati.
Durante tutta l’attività fuori sede i docenti coordinano e organizzano le attività da effettuare in loco.
ART. 37 -Obblighi dei docenti accompagnatori
I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell’attività fuori sede,dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.
Durante tutta l’attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l’osservanza degli orari e l’erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.
In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all’orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.
I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all’obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni a loro affidati.
ART. 38 - Infortunio o malattia
Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l’attività fuori sede, in Italia o all’estero, il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e a informare tempestivamente la famiglia dello studente.
Nel caso di stages aziendali, il docente tutor non è responsabile della vigilanza sugli studenti per il periodo incui gli stessi svolgono le attività di stage all’interno della struttura ospitante sotto la vigilanza del tutor aziendale.
Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 3.12.2018
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